Stalli per carico/scarico merci e per parcheggi a favore dei disabili dinanzi alla farmacia: il Comune è tenuto a garantire soluzioni concrete
Il diniego del Comune alla realizzazione di stalli per carico/scarico merci e per parcheggi a favore dei disabili dinanzi alla farmacia è illegittimo se non vi sono oggettivi impedimenti, sicché il Comune deve garantire al proposito soluzioni concrete, anche in ragione del fatto che le operazioni di carico/scarico riguardano farmaci salvavita
Massima
Farmacia – istanza per la realizzazione di stalli carico/scarico medicinali e parcheggio disabili – diniego – motivazioni non oggettive – illegittimità – obbligo di riesame e di di individuazione di possibili soluzioni nelle more del giudizio
Nell'ambito di un contenzioso che va sempre più aumentando tra farmacie e Comuni, relativo alla realizzazione di stalli per parcheggi o per carico/scarico merci (vedi l'ordinanza del TAR Firenze del 14 giugno 2024 e la sentenza del TAR Catania dell'11 novembre 2024, in questa rivista), con questa ordinanza il TAR Roma prende netta posizione a favore dei titolari di farmacia.
Ad oggi gli orientamenti giurisprudenziali sugli stalli non sono univoci, e se da un canto la sentenza del Consiglio di Stato del 28 maggio 2024 afferma che il farmacista non ha diritto ad ottenere aree di sosta a favore dei clienti, d'altro canto questa ordinanza sospende il diniego comunale perché non fondato su impedimenti oggettivi all'accoglimento dell'istanza del farmacista per la realizzazione di stalli a favore dei disabili e per il carico/scarico. Secondo il TAR, infatti, il Comune non ha indicato in alcun modo “elementi fattuali ostativi”.
Il Collegio al proposito giudica non condivisibile la motivazione contenuta nell'atto di diniego, fondata su situazioni non oggettivamente impeditive se non addirittura inaccettabilmente vaghe: “l'istanza … non è accoglibile a causa della conformazione dei luoghi di via Portuense” e riconosce l'esistenza di un grave pregiudizio ai danni del farmacista attesa la necessità di assicurare l'accesso alla farmacia anche ai fini dell'approvvigionamento dei farmaci cosiddetti “salvavita”.
Il provvedimento cautelare quindi si conclude con l'ordine al Comune di riesaminare entro 30 giorni l'istanza tenendo conto delle ragioni prospettate dal farmacista, anche allo scopo di individuare possibili soluzioni da adottarsi nel corso del giudizio.
La pronuncia del TAR, sebbene di natura cautelare, ha una significativa importanza, perché pare affermare che vi è sostanzialmente l'obbligo per i Comuni di realizzare stalli per il carico/scarico e per il parcheggio dei clienti disabili dinanzi alle farmacie, a meno che non vi siano oggettive e comprovate ragioni impeditive.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/ordinanza dell'11 aprile 2025
Stalli per carico/scarico merci e per parcheggi a favore dei disabili dinanzi alla farmacia: il Comune è tenuto a garantire soluzioni concrete
Il diniego del Comune alla realizzazione di stalli per carico/scarico merci e per parcheggi a favore dei disabili dinanzi alla farmacia è illegittimo se non vi sono oggettivi impedimenti, sicché il Comune deve garantire al proposito soluzioni concrete, anche in ragione del fatto che le operazioni di carico/scarico riguardano farmaci salvavita
Massima
Farmacia – istanza per la realizzazione di stalli carico/scarico medicinali e parcheggio disabili – diniego – motivazioni non oggettive – illegittimità – obbligo di riesame e di di individuazione di possibili soluzioni nelle more del giudizio
Nell'ambito di un contenzioso che va sempre più aumentando tra farmacie e Comuni, relativo alla realizzazione di stalli per parcheggi o per carico/scarico merci (vedi l'ordinanza del TAR Firenze del 14 giugno 2024 e la sentenza del TAR Catania dell'11 novembre 2024, in questa rivista), con questa ordinanza il TAR Roma prende netta posizione a favore dei titolari di farmacia.
Ad oggi gli orientamenti giurisprudenziali sugli stalli non sono univoci, e se da un canto la sentenza del Consiglio di Stato del 28 maggio 2024 afferma che il farmacista non ha diritto ad ottenere aree di sosta a favore dei clienti, d'altro canto questa ordinanza sospende il diniego comunale perché non fondato su impedimenti oggettivi all'accoglimento dell'istanza del farmacista per la realizzazione di stalli a favore dei disabili e per il carico/scarico. Secondo il TAR, infatti, il Comune non ha indicato in alcun modo “elementi fattuali ostativi”.
Il Collegio al proposito giudica non condivisibile la motivazione contenuta nell'atto di diniego, fondata su situazioni non oggettivamente impeditive se non addirittura inaccettabilmente vaghe: “l'istanza … non è accoglibile a causa della conformazione dei luoghi di via Portuense” e riconosce l'esistenza di un grave pregiudizio ai danni del farmacista attesa la necessità di assicurare l'accesso alla farmacia anche ai fini dell'approvvigionamento dei farmaci cosiddetti “salvavita”.
Il provvedimento cautelare quindi si conclude con l'ordine al Comune di riesaminare entro 30 giorni l'istanza tenendo conto delle ragioni prospettate dal farmacista, anche allo scopo di individuare possibili soluzioni da adottarsi nel corso del giudizio.
La pronuncia del TAR, sebbene di natura cautelare, ha una significativa importanza, perché pare affermare che vi è sostanzialmente l'obbligo per i Comuni di realizzare stalli per il carico/scarico e per il parcheggio dei clienti disabili dinanzi alle farmacie, a meno che non vi siano oggettive e comprovate ragioni impeditive.
Riferimenti
Collegamenti
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