Sull’istanza di decentramento della farmacia decide il dirigente comunale, non il Sindaco
Premesso che spetta al Comune pronunciarsi sulle istanze di decentramento ex art. 5 della legge n. 362/1991, è viziato da incompetenza il provvedimento del Sindaco che, sostituendosi al dirigente responsabile, si pronuncia su tale istanza rigettandola
Massima
Farmacia – istanza di decentramento ex art. 5 l. n. 362/1991 – Comune – ente competente
Farmacia – istanza di decentramento ex art. 5 l. n. 362/1991 – rigetto – atto sindacale – assenza di norme speciali – incompetenza – competenza del dirigente
In un Comune calabrese, con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, la titolare di una farmacia sita nel centro storico inoltra un’istanza al Sindaco con cui chiede di ottenere il decentramento della propria sede ai sensi dell’art. 5 della legge n. 362/1991.
Il Sindaco adotta un atto di rigetto che viene impugnato dalla farmacista, che ne chiede l’annullamento per incompetenza del Sindaco medesimo.
Il TAR di Catanzaro accoglie il ricorso. In primo luogo conferma che, a seguito delle norme introdotte dalla legge n. 27/2012, spetta al Comune pronunciarsi sulle istanze di decentramento ex art. 362/1991, visto che ad esso è stato assegnato il potere di assicurare non soltanto la maggiore accessibilità del servizio farmaceutico, ma anche l’equa distribuzione dello stesso su tutto il territorio comunale.
Successivamente stabilisce che, ai fini di risalire all’organo competente a pronunciarsi su tali istanze, in assenza di norme speciali, deve farsi riferimento all’art. 50 del d. lgs. n. 267/2000, dalla cui lettura emerge che è escluso che in materia vi sia potere da parte del Sindaco; la decisione sull’istanza di decentramento di una farmacia, secondo il TAR non è un atto di indirizzo e controllo politico amministrativo, quindi è esclusa la competenza sindacale.
La sentenza indica invece che la competenza a pronunciarsi spetta al dirigente, ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. f) del d. lgs. n. 267/2000, visto che le attribuzioni riguardano “i provvedimenti di autorizzazione, concessione e analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”.
Il TAR afferma che, avendo il Comune in questione una popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, è possibile adottare disposizioni regolamentari organizzative che assegnino i poteri di natura tecnica gestionale al Sindaco, ma nel caso di specie non si rinviene in concreto l’attribuzione di tali funzioni amministrative al primo cittadino.
In chiusura la sentenza afferma l’irrilevanza della circostanza secondo cui l’istanza era rivolta al Sindaco invece che al dirigente: la competenza discende dalla legge e non da scelte del privato, ciò significa che il Sindaco non avrebbe dovuto comunque pronunciarsi ma avrebbe dovuto inoltrare l’istanza della farmacista al dirigente responsabile.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Catanzaro/sentenza del 24 aprile 2024
Sull’istanza di decentramento della farmacia decide il dirigente comunale, non il Sindaco
Premesso che spetta al Comune pronunciarsi sulle istanze di decentramento ex art. 5 della legge n. 362/1991, è viziato da incompetenza il provvedimento del Sindaco che, sostituendosi al dirigente responsabile, si pronuncia su tale istanza rigettandola
Massima
Farmacia – istanza di decentramento ex art. 5 l. n. 362/1991 – Comune – ente competente
Farmacia – istanza di decentramento ex art. 5 l. n. 362/1991 – rigetto – atto sindacale – assenza di norme speciali – incompetenza – competenza del dirigente
In un Comune calabrese, con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, la titolare di una farmacia sita nel centro storico inoltra un’istanza al Sindaco con cui chiede di ottenere il decentramento della propria sede ai sensi dell’art. 5 della legge n. 362/1991.
Il Sindaco adotta un atto di rigetto che viene impugnato dalla farmacista, che ne chiede l’annullamento per incompetenza del Sindaco medesimo.
Il TAR di Catanzaro accoglie il ricorso. In primo luogo conferma che, a seguito delle norme introdotte dalla legge n. 27/2012, spetta al Comune pronunciarsi sulle istanze di decentramento ex art. 362/1991, visto che ad esso è stato assegnato il potere di assicurare non soltanto la maggiore accessibilità del servizio farmaceutico, ma anche l’equa distribuzione dello stesso su tutto il territorio comunale.
Successivamente stabilisce che, ai fini di risalire all’organo competente a pronunciarsi su tali istanze, in assenza di norme speciali, deve farsi riferimento all’art. 50 del d. lgs. n. 267/2000, dalla cui lettura emerge che è escluso che in materia vi sia potere da parte del Sindaco; la decisione sull’istanza di decentramento di una farmacia, secondo il TAR non è un atto di indirizzo e controllo politico amministrativo, quindi è esclusa la competenza sindacale.
La sentenza indica invece che la competenza a pronunciarsi spetta al dirigente, ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. f) del d. lgs. n. 267/2000, visto che le attribuzioni riguardano “i provvedimenti di autorizzazione, concessione e analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”.
Il TAR afferma che, avendo il Comune in questione una popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, è possibile adottare disposizioni regolamentari organizzative che assegnino i poteri di natura tecnica gestionale al Sindaco, ma nel caso di specie non si rinviene in concreto l’attribuzione di tali funzioni amministrative al primo cittadino.
In chiusura la sentenza afferma l’irrilevanza della circostanza secondo cui l’istanza era rivolta al Sindaco invece che al dirigente: la competenza discende dalla legge e non da scelte del privato, ciò significa che il Sindaco non avrebbe dovuto comunque pronunciarsi ma avrebbe dovuto inoltrare l’istanza della farmacista al dirigente responsabile.
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