Trasferimento della farmacia all’interno della propria zona, verso una tendenziale liberalizzazione?
Il trasferimento della farmacia all’interno della zona assegnata nella pianta organica è tendenzialmente libero se la nuova ubicazione avviene ad oltre duecento metri di distanza dalle farmacie più vicine e, in primo luogo, se vengono meglio garantite le esigenze della popolazione
Massima
Farmacia – trasferimento all’interno della zona – possibilità – condizioni – distanza superiore a duecento metri dalle altre farmacie – miglioramento dell’assistenza farmaceutica ai cittadini
Il Consiglio di Stato torna ad occuparsi del trasferimento della farmacia (questa volta all’interno della propria zona) e stabilisce il principio che, ove tale trasferimento rispetti la distanza minima di duecento metri dalle altre farmacie e, soprattutto, migliori l’assistenza farmaceutica della popolazione, il titolare di una farmacia “è tendenzialmente libero di chiedere ed ottenere il trasferimento della sede”.
La terminologia utilizzata nella sentenza è estremamente significativa e praticamente non lascia adito a dubbi: qualora ricorrano queste tre condizioni (identità di zona, rispetto della distanza minima e miglioramento dell’assistenza) il provvedimento autorizzatorio è pressoché obbligato, visto che sostanzialmente non residuano margini discrezionali per adottare un atto di diniego da parte dell’Autorità preposta al rilascio dell’atto.
E nel concreto, quasi a voler dettagliare il concetto del miglioramento dell’assistenza, il Consiglio di Stato afferma che esso va ravvisato ogni volta che si allochi una farmacia in una zona molto più densamente popolata rispetto alla zona di provenienza: nel caso che ci riguarda la precedente ubicazione della farmacia era nel centro storico del Comune, scarsamente popolato (dall’istruttoria emerge che l’accessibilità a piedi era limitata a soli 254 abitanti), mentre la nuova ubicazione rende molto più baricentrica la farmacia, essendo essa raggiungibile da un numero considerevolmente maggiore di cittadini ed essendo posizionata in un territorio di gran lunga più popoloso. Tale dinamica secondo il Consiglio di Stato, lungi dal pregiudicare l’assistenza farmaceutica, la migliora, tenuto anche conto dell’impegno assunto dal titolare di farmacia (e citato espressamente nella sentenza) di effettuare un servizio di consegna a domicilio dei farmaci con o senza prescrizione, da parte di personale qualificato agli abitanti del centro storico ove la farmacia era precedentemente allocata.
Più precisamente, è certamente rilevante il passaggio della pronuncia in cui i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto di trascrivere uno stralcio della sentenza di primo grado, nella quale si afferma che il trasferimento della sede migliora l’assistenza “essendo la nuova sede più facilmente fruibile da un maggior numero di abitanti di zone densamente più popolose di tutto il territorio comunale”. La sentenza dà altresì atto che l’istruttoria comunale si è rivelata completa dato che risultano tenuti in considerazione la specificità della conformazione territoriale, la viabilità, i parcheggi disponibili e persino la vicinanza a strutture sanitarie capaci di assicurare una completa assistenza a favore dei cittadini.
In un altro passaggio della sentenza i Giudici, infine, sostengono che l’interesse primario che ogni Comune deve avere in considerazione in procedure di trasferimento è quello pubblico “all’effettiva erogazione” del servizio farmaceutico nel territorio.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 25 marzo 2024
Trasferimento della farmacia all’interno della propria zona, verso una tendenziale liberalizzazione?
Il trasferimento della farmacia all’interno della zona assegnata nella pianta organica è tendenzialmente libero se la nuova ubicazione avviene ad oltre duecento metri di distanza dalle farmacie più vicine e, in primo luogo, se vengono meglio garantite le esigenze della popolazione
Massima
Farmacia – trasferimento all’interno della zona – possibilità – condizioni – distanza superiore a duecento metri dalle altre farmacie – miglioramento dell’assistenza farmaceutica ai cittadini
Il Consiglio di Stato torna ad occuparsi del trasferimento della farmacia (questa volta all’interno della propria zona) e stabilisce il principio che, ove tale trasferimento rispetti la distanza minima di duecento metri dalle altre farmacie e, soprattutto, migliori l’assistenza farmaceutica della popolazione, il titolare di una farmacia “è tendenzialmente libero di chiedere ed ottenere il trasferimento della sede”.
La terminologia utilizzata nella sentenza è estremamente significativa e praticamente non lascia adito a dubbi: qualora ricorrano queste tre condizioni (identità di zona, rispetto della distanza minima e miglioramento dell’assistenza) il provvedimento autorizzatorio è pressoché obbligato, visto che sostanzialmente non residuano margini discrezionali per adottare un atto di diniego da parte dell’Autorità preposta al rilascio dell’atto.
E nel concreto, quasi a voler dettagliare il concetto del miglioramento dell’assistenza, il Consiglio di Stato afferma che esso va ravvisato ogni volta che si allochi una farmacia in una zona molto più densamente popolata rispetto alla zona di provenienza: nel caso che ci riguarda la precedente ubicazione della farmacia era nel centro storico del Comune, scarsamente popolato (dall’istruttoria emerge che l’accessibilità a piedi era limitata a soli 254 abitanti), mentre la nuova ubicazione rende molto più baricentrica la farmacia, essendo essa raggiungibile da un numero considerevolmente maggiore di cittadini ed essendo posizionata in un territorio di gran lunga più popoloso. Tale dinamica secondo il Consiglio di Stato, lungi dal pregiudicare l’assistenza farmaceutica, la migliora, tenuto anche conto dell’impegno assunto dal titolare di farmacia (e citato espressamente nella sentenza) di effettuare un servizio di consegna a domicilio dei farmaci con o senza prescrizione, da parte di personale qualificato agli abitanti del centro storico ove la farmacia era precedentemente allocata.
Più precisamente, è certamente rilevante il passaggio della pronuncia in cui i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto di trascrivere uno stralcio della sentenza di primo grado, nella quale si afferma che il trasferimento della sede migliora l’assistenza “essendo la nuova sede più facilmente fruibile da un maggior numero di abitanti di zone densamente più popolose di tutto il territorio comunale”. La sentenza dà altresì atto che l’istruttoria comunale si è rivelata completa dato che risultano tenuti in considerazione la specificità della conformazione territoriale, la viabilità, i parcheggi disponibili e persino la vicinanza a strutture sanitarie capaci di assicurare una completa assistenza a favore dei cittadini.
In un altro passaggio della sentenza i Giudici, infine, sostengono che l’interesse primario che ogni Comune deve avere in considerazione in procedure di trasferimento è quello pubblico “all’effettiva erogazione” del servizio farmaceutico nel territorio.
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