Trasferimento della farmacia per mancanza locali: in fase cautelare prevale l'interesse pubblico a migliorare il servizio farmaceutico
In caso di rilocalizzazione della farmacia mediante spostamento della zona, a seguito della certificata assenza di idonei locali, nella fase cautelare prevale, nella contrapposizione tra l'interesse economico dei titolari limitrofi ricorrenti e quello pubblico a garantire la maggiore accessibilità del servizio ai cittadini, il secondo. Ciò anche in ragione del fatto che l'interesse economico dei titolari è eventualmente ristorabile nella fase di merito mediante la richiesta di risarcimento danni
Massima
Farmacia – assenza locali nella zona di assegnazione – rilocalizzazzione della sede mediante spostamento in altro ambito territoriale del Comune – ricorso farmacisti titolari limitrofi – contrapposizione interesse economico dei ricorrenti con interesse pubblico all'accessibilità per i cittadini del servizio farmaceutico – prevalenza interesse pubblico – ristorabilità interesse economico in fase di merito - reiezione istanza cautelare
In un Comune della provincia di Catania viene istituita e poi assegnata una sede farmaceutica nella cui zona, però, non risultano esservi locali idonei. In ragione di tanto per circa tre anni si susseguono rilasci di proroghe all'apertura finché, all'esito di una complessa vicenda amministrativa, si opta per la rilocalizzazione della sede mediante spostamento dalla zona originariamente assegnata alla zona est del centro abitato, in ragione della certificata, da parte del Comune, mancanza di servizi essenziali in loco.
Ricorrono contro tali atti i farmacisti limitrofi, lamentando il danno economico che discenderebbe dall'apertura di una sede farmaceutica in precedenza allocata lontano dai propri esercizi, ma il TAR respinge l'istanza cautelare indicando che, tra i due contrapposti interessi in gioco (da un canto quello economico dei titolari limitrofi e dall'altro canto quello pubblico ad assicurare la migliore accessibilità al servizio farmaceutico ai cittadini) prevale l'interesse pubblico all'apertura di una nuova farmacia. Per quanto attiene all'interesse economico dei titolari limitrofi, il TAR afferma comunque che esso è eventualmente ristorabile mediante la richiesta di risarcimento danni all'esito della fase di merito del processo.
Tale ordinanza è conforme, nel suo contenuto, ad una precedente del medesimo TAR (vedi ordinanza del 22 dicembre 2023, in questa rivista).
N.B. La suddetta ordinanza del TAR è stata riformata in appello dal Consiglio di Giustizia Amministrativa che, con un'ordinanza del 22 luglio 2024, connotata da una motivazione estremamente laconica, ha stabilito che “le esigenze cautelari prospettate dalla parte appellante appaiono meritevoli di favorevole considerazione” e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, ha accolto l’istanza di sospensiva sollecitando al Tar la rapida fissazione dell’udienza di merito.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Catania/ordinanza del 14 giugno 2024
Trasferimento della farmacia per mancanza locali: in fase cautelare prevale l'interesse pubblico a migliorare il servizio farmaceutico
In caso di rilocalizzazione della farmacia mediante spostamento della zona, a seguito della certificata assenza di idonei locali, nella fase cautelare prevale, nella contrapposizione tra l'interesse economico dei titolari limitrofi ricorrenti e quello pubblico a garantire la maggiore accessibilità del servizio ai cittadini, il secondo. Ciò anche in ragione del fatto che l'interesse economico dei titolari è eventualmente ristorabile nella fase di merito mediante la richiesta di risarcimento danni
Massima
Farmacia – assenza locali nella zona di assegnazione – rilocalizzazzione della sede mediante spostamento in altro ambito territoriale del Comune – ricorso farmacisti titolari limitrofi – contrapposizione interesse economico dei ricorrenti con interesse pubblico all'accessibilità per i cittadini del servizio farmaceutico – prevalenza interesse pubblico – ristorabilità interesse economico in fase di merito - reiezione istanza cautelare
In un Comune della provincia di Catania viene istituita e poi assegnata una sede farmaceutica nella cui zona, però, non risultano esservi locali idonei. In ragione di tanto per circa tre anni si susseguono rilasci di proroghe all'apertura finché, all'esito di una complessa vicenda amministrativa, si opta per la rilocalizzazione della sede mediante spostamento dalla zona originariamente assegnata alla zona est del centro abitato, in ragione della certificata, da parte del Comune, mancanza di servizi essenziali in loco.
Ricorrono contro tali atti i farmacisti limitrofi, lamentando il danno economico che discenderebbe dall'apertura di una sede farmaceutica in precedenza allocata lontano dai propri esercizi, ma il TAR respinge l'istanza cautelare indicando che, tra i due contrapposti interessi in gioco (da un canto quello economico dei titolari limitrofi e dall'altro canto quello pubblico ad assicurare la migliore accessibilità al servizio farmaceutico ai cittadini) prevale l'interesse pubblico all'apertura di una nuova farmacia. Per quanto attiene all'interesse economico dei titolari limitrofi, il TAR afferma comunque che esso è eventualmente ristorabile mediante la richiesta di risarcimento danni all'esito della fase di merito del processo.
Tale ordinanza è conforme, nel suo contenuto, ad una precedente del medesimo TAR (vedi ordinanza del 22 dicembre 2023, in questa rivista).
N.B. La suddetta ordinanza del TAR è stata riformata in appello dal Consiglio di Giustizia Amministrativa che, con un'ordinanza del 22 luglio 2024, connotata da una motivazione estremamente laconica, ha stabilito che “le esigenze cautelari prospettate dalla parte appellante appaiono meritevoli di favorevole considerazione” e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, ha accolto l’istanza di sospensiva sollecitando al Tar la rapida fissazione dell’udienza di merito.
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