Trasferimento ex art. 2 comma 2 bis l. n. 475/1968 delle farmacie soprannumerarie: è ragionevole l'esclusione di quelle sussidiate
L'impossibilità per i titolari di farmacie soprannumerarie sussidiate di partecipare alla procedura per il trasferimento prevista dall'art. 2 comma 2 bis della l. n. 475/1968 discende da una scelta discrezionale del legislatore che non può ritenersi irragionevole
Massima
Farmacia – procedure per il trasferimento ex art. 2 comma 2 bis l. n. 475/1968 – esclusione delle farmacie sussidiate – decisione discrezionale e non irragionevole del legislatore – legittimità
Com'è noto trattasi di una procedura, introdotta dalla l. n. 124/2017, volta a consentire il trasferimento delle farmacie che siano divenute soprannumerarie per decremento della popolazione, non sussidiate e dislocate nei comuni aventi fino a 6.600 abitanti, presso i Comuni della medesima Regione a cui spetta (all'esito della revisione biennale della pianta organica) un numero di sedi farmaceutiche maggiore di quello esistente nel proprio territorio.
In materia, a causa del fatto che la normativa è abbastanza recente e quindi le procedure bandite sono state di numero limitato, non vi sono quasi pronunciamenti giurisprudenziali che abbiano chiarito le possibili problematiche interpretative, se non l'ordinanza del TAR Bologna del 19 febbraio 2020, secondo cui l’interpretazione letterale e logica della disposizione di legge impone di considerare limitata la partecipazione “solo” al farmacista come persona fisica titolare di farmacia.
Di tale indirizzo giurisprudenziale va dato atto che la Regione Piemonte ha tenuto debita considerazione, visto che il secondo allineato di pagina 1 della determina esplicita che sono escluse dalla procedura le farmacie pubbliche e quelle aventi per titolare una società di persone o di capitali.
Avverso questa norma, nonché avverso la prescrizione della determina secondo cui non sono ammesse alla procedura anche le farmacie soprannumerarie sussidiate (quelle, cioè, che percepiscono l'indennità di residenza prevista dall'art. 2 della l. n. 221/1968 e dall'art. 115 del TULS) insorge il legale rappresentante di una s.r.l. sussidiata con ricorso al TAR Torino che, però, respinge l'istanza cautelare.
Il ragionamento del Collegio si incentra sulla causa escludente che trova agevole addentellato nel testo dell'art. 2 comma 2 bis della l. n. 475/1968, nella parte in cui limita la partecipazione alle sole farmacie soprannumerarie non sussidiate e, riguardo ad essa, giudica espressione della discrezionalità “non irragionevole” del legislatore l'esclusione delle farmacie che si avvalgono di sussidi.
Ciò posto l'ordinanza reputa superfluo pronunciarsi sulle altre cause di esclusione dalla procedura (come, appunto, quella relativa alla titolarità di una persona giuridica su cui comunque si è già pronunciato negativamente il TAR Bologna nell'ordinanza suddetta) sulla base del principio secondo cui quando vi sono più motivi escludenti ed uno di questi è rispettoso della legge, è da ritenersi assorbita qualsiasi considerazione relativa alle ulteriori cause di esclusione.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Torino/ordinanza del 9 gennaio 2025
Trasferimento ex art. 2 comma 2 bis l. n. 475/1968 delle farmacie soprannumerarie: è ragionevole l'esclusione di quelle sussidiate
L'impossibilità per i titolari di farmacie soprannumerarie sussidiate di partecipare alla procedura per il trasferimento prevista dall'art. 2 comma 2 bis della l. n. 475/1968 discende da una scelta discrezionale del legislatore che non può ritenersi irragionevole
Massima
Farmacia – procedure per il trasferimento ex art. 2 comma 2 bis l. n. 475/1968 – esclusione delle farmacie sussidiate – decisione discrezionale e non irragionevole del legislatore – legittimità
Il Dirigente della Regione Piemonte adotta una determina datata 1 ottobre 2024 con cui viene indetta la procedura concorsuale di trasferimento delle farmacie soprannumerarie prevista dall'art. 2 comma 2 bis della l. n. 475/1968.
Com'è noto trattasi di una procedura, introdotta dalla l. n. 124/2017, volta a consentire il trasferimento delle farmacie che siano divenute soprannumerarie per decremento della popolazione, non sussidiate e dislocate nei comuni aventi fino a 6.600 abitanti, presso i Comuni della medesima Regione a cui spetta (all'esito della revisione biennale della pianta organica) un numero di sedi farmaceutiche maggiore di quello esistente nel proprio territorio.
In materia, a causa del fatto che la normativa è abbastanza recente e quindi le procedure bandite sono state di numero limitato, non vi sono quasi pronunciamenti giurisprudenziali che abbiano chiarito le possibili problematiche interpretative, se non l'ordinanza del TAR Bologna del 19 febbraio 2020, secondo cui l’interpretazione letterale e logica della disposizione di legge impone di considerare limitata la partecipazione “solo” al farmacista come persona fisica titolare di farmacia.
Di tale indirizzo giurisprudenziale va dato atto che la Regione Piemonte ha tenuto debita considerazione, visto che il secondo allineato di pagina 1 della determina esplicita che sono escluse dalla procedura le farmacie pubbliche e quelle aventi per titolare una società di persone o di capitali.
Avverso questa norma, nonché avverso la prescrizione della determina secondo cui non sono ammesse alla procedura anche le farmacie soprannumerarie sussidiate (quelle, cioè, che percepiscono l'indennità di residenza prevista dall'art. 2 della l. n. 221/1968 e dall'art. 115 del TULS) insorge il legale rappresentante di una s.r.l. sussidiata con ricorso al TAR Torino che, però, respinge l'istanza cautelare.
Il ragionamento del Collegio si incentra sulla causa escludente che trova agevole addentellato nel testo dell'art. 2 comma 2 bis della l. n. 475/1968, nella parte in cui limita la partecipazione alle sole farmacie soprannumerarie non sussidiate e, riguardo ad essa, giudica espressione della discrezionalità “non irragionevole” del legislatore l'esclusione delle farmacie che si avvalgono di sussidi.
Ciò posto l'ordinanza reputa superfluo pronunciarsi sulle altre cause di esclusione dalla procedura (come, appunto, quella relativa alla titolarità di una persona giuridica su cui comunque si è già pronunciato negativamente il TAR Bologna nell'ordinanza suddetta) sulla base del principio secondo cui quando vi sono più motivi escludenti ed uno di questi è rispettoso della legge, è da ritenersi assorbita qualsiasi considerazione relativa alle ulteriori cause di esclusione.
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