Un cancelletto privato di accesso secondario ad una farmacia e sito su una via rientrante in altra zona, non viola la pianta organica
L'esistenza di un cancelletto privato, che funge da ingresso secondario per l'accesso ad una farmacia e posto su una strada nella zona di altro farmacista limitrofo non costituisce violazione della pianta organica giacché deve farsi riferimento all'ingresso principale della farmacia, sito all'interno della zona di pertinenza
Massima
Farmacia – ingresso principale posto su strada interna alla zona - ingresso secondario da cancelletto privato posto su strada esterna alla zona – violazione della pianta organica – esclusione – ricorso avverso autorizzazione all'apertura – infondatezza
Il Comune rilascia l'autorizzazione all'apertura per una farmacia che ha un ingresso su un piazzale posto su una strada all'interno della propria zona ed un altro ingresso secondario a tale piazzale, costituito da un cancelletto privato, posto su una strada appartenente alla zona di un farmacista limitrofo.
Quest'ultimo impugna l'autorizzazione giacché l'ingresso dal cancelletto è violazione della pianta organica e rende illegittima l'autorizzazione ma il TAR, a seguito di una verificazione effettuata dalla Commissione di vigilanza dell'ASL sulle farmacie e dalla Polizia Municipale, respinge il ricorso.
Le risultanze della verificazione certificano che l'ingresso (principale) della farmacia è sul piazzale posto all'interno di una strada della propria zona e che il cancelletto privato da cui è pure possibile accedere al piazzale dinanzi farmacia (posto, come detto, sulla strada della zona della farmacia limitrofa) è secondario e comunque non rileva.
Il Consiglio di Stato decide sulla base delle risultanze della verificazione e fa riferimento all'esistenza dell'ingresso principale interno alla zona di appartenenza, con conseguente legittimità dell'autorizzazione all'apertura.
Nel prosieguo della sentenza, tuttavia, il Collegio, consapevole della particolarità della vicenda e dell'oggettiva complessità in fatto della controversia, segnala che la giurisprudenza amministrativa va superando sempre più il concetto di zona, intesa come porzione di territorio perimetrata, a favore del concetto di ambito di pertinenza, che non richiede più la perimetrazione e va inteso come area di utenza che la farmacia è deputata a servire. Poste tali premesse, il Collegio conclude che il “dettaglio” della presenza di altri e diversi passaggi per accedere all'accesso principale (il cancelletto privato posto su strada in zona di altro farmacista) va considerato in un quadro di mutata impostazione normativa sul tema dell'apertura di nuove sedi farmaceutiche.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 10 luglio 2024
Un cancelletto privato di accesso secondario ad una farmacia e sito su una via rientrante in altra zona, non viola la pianta organica
L'esistenza di un cancelletto privato, che funge da ingresso secondario per l'accesso ad una farmacia e posto su una strada nella zona di altro farmacista limitrofo non costituisce violazione della pianta organica giacché deve farsi riferimento all'ingresso principale della farmacia, sito all'interno della zona di pertinenza
Massima
Farmacia – ingresso principale posto su strada interna alla zona - ingresso secondario da cancelletto privato posto su strada esterna alla zona – violazione della pianta organica – esclusione – ricorso avverso autorizzazione all'apertura – infondatezza
Il Comune rilascia l'autorizzazione all'apertura per una farmacia che ha un ingresso su un piazzale posto su una strada all'interno della propria zona ed un altro ingresso secondario a tale piazzale, costituito da un cancelletto privato, posto su una strada appartenente alla zona di un farmacista limitrofo.
Quest'ultimo impugna l'autorizzazione giacché l'ingresso dal cancelletto è violazione della pianta organica e rende illegittima l'autorizzazione ma il TAR, a seguito di una verificazione effettuata dalla Commissione di vigilanza dell'ASL sulle farmacie e dalla Polizia Municipale, respinge il ricorso.
Le risultanze della verificazione certificano che l'ingresso (principale) della farmacia è sul piazzale posto all'interno di una strada della propria zona e che il cancelletto privato da cui è pure possibile accedere al piazzale dinanzi farmacia (posto, come detto, sulla strada della zona della farmacia limitrofa) è secondario e comunque non rileva.
Il Consiglio di Stato decide sulla base delle risultanze della verificazione e fa riferimento all'esistenza dell'ingresso principale interno alla zona di appartenenza, con conseguente legittimità dell'autorizzazione all'apertura.
Nel prosieguo della sentenza, tuttavia, il Collegio, consapevole della particolarità della vicenda e dell'oggettiva complessità in fatto della controversia, segnala che la giurisprudenza amministrativa va superando sempre più il concetto di zona, intesa come porzione di territorio perimetrata, a favore del concetto di ambito di pertinenza, che non richiede più la perimetrazione e va inteso come area di utenza che la farmacia è deputata a servire. Poste tali premesse, il Collegio conclude che il “dettaglio” della presenza di altri e diversi passaggi per accedere all'accesso principale (il cancelletto privato posto su strada in zona di altro farmacista) va considerato in un quadro di mutata impostazione normativa sul tema dell'apertura di nuove sedi farmaceutiche.
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