Unica sede rurale di un Comune di duemila abitanti: no al trasferimento se ciò pregiudica l'assistenza agli abitanti del centro storico
E' legittimo il diniego al trasferimento dell'unica sede rurale di un Comune di duemila abitanti dal centro storico ad una frazione ben più popolosa ma distante circa otto chilometri; tale trasferimento, infatti, penalizzerebbe gli abitanti del centro storico nell'accesso all'assistenza farmaceutica
Massima
Farmacia – unica sede rurale – istanza di trasferimento dal centro storico a frazione distante otto chilometri dal centro storico - fatiscenza immobile e mancanza rete internet – esiguo numero abitanti centro storico – diniego comunale – motivazione - pregiudizio per gli abitanti del centro storico - legittimità
La titolare dell'unica farmacia rurale di un Comune calabrese di circa duemila abitanti, situata nel centro storico del Comune e penalizzata economicamente dall'esiguità del numero degli abitanti ivi residenti, dalla fatiscenza del palazzo in cui è sito il locale e dalla mancanza della rete internet in loco, chiede al Comune di potersi trasferire in una frazione del Comune ben più popolata, dotata di locali più idonei e rete internet, ma distante circa otto chilometri dal centro storico. Il Comune adotta un atto di diniego facendo rilevare che in tal modo verrebbe penalizzata l'utenza del centro storico e che l'utenza della frazione più popolosa già riceve adeguata assistenza farmaceutica dalla vicina farmacia di un diverso Comune.
A seguito della proposizione di un ricorso da parte della titolare, prima il TAR e poi il Consiglio di Stato lo respingono. In particolare i Giudici di Palazzo Spada, non assecondando un recente filone giurisprudenziale secondo cui la più equa distribuzione farmaceutica sul territorio è assicurata dalla presenza di una farmacia nei contesti più popolosi, questa volta afferma che le ragioni del Comune, volte a tutelare la scarsa popolazione del centro storico, meritano condivisione.
In particolare il Collegio sottolinea che il centro storico, dove sono presenti alcuni servizi come la sede comunale, il mercato settimanale, la chiesa parrocchiale, l'ufficio postale e due strutture ricettive per turisti, sarebbe penalizzato ove perdesse il presidio sanitario costituito dalla farmacia. A proposito della fatiscenza dell'immobile, il Collegio indica che la titolare della farmacia dovrebbe agire nei confronti del proprietario di tale immobile ed eventualmente dotarsi di una rete wireless per ovviare alla mancanza di rete internet in loco. In buona sostanza, secondo i Giudici di Palazzo Spada, le esigenze di assistenza farmaceutica dei cittadini del centro storico verrebbero frustrate qualora la farmacia venisse trasferita nelle frazioni più popolose ma più lontane. Un passaggio rilevante della sentenza è quello in cui il Collegio segnala che l'interesse imprenditoriale del titolare di farmacia, pur avendo dignità tale da essere azionabile giudizialmente, recede dinanzi all'interesse pubblico all'effettiva erogazione del servizio farmaceutico nel territorio e che tale ultimo interesse è quello che il Comune deve considerare ogniqualvolta sia destinatario di un'istanza di trasferimento di una farmacia.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 21 giugno 2024
Unica sede rurale di un Comune di duemila abitanti: no al trasferimento se ciò pregiudica l'assistenza agli abitanti del centro storico
E' legittimo il diniego al trasferimento dell'unica sede rurale di un Comune di duemila abitanti dal centro storico ad una frazione ben più popolosa ma distante circa otto chilometri; tale trasferimento, infatti, penalizzerebbe gli abitanti del centro storico nell'accesso all'assistenza farmaceutica
Massima
Farmacia – unica sede rurale – istanza di trasferimento dal centro storico a frazione distante otto chilometri dal centro storico - fatiscenza immobile e mancanza rete internet – esiguo numero abitanti centro storico – diniego comunale – motivazione - pregiudizio per gli abitanti del centro storico - legittimità
La titolare dell'unica farmacia rurale di un Comune calabrese di circa duemila abitanti, situata nel centro storico del Comune e penalizzata economicamente dall'esiguità del numero degli abitanti ivi residenti, dalla fatiscenza del palazzo in cui è sito il locale e dalla mancanza della rete internet in loco, chiede al Comune di potersi trasferire in una frazione del Comune ben più popolata, dotata di locali più idonei e rete internet, ma distante circa otto chilometri dal centro storico. Il Comune adotta un atto di diniego facendo rilevare che in tal modo verrebbe penalizzata l'utenza del centro storico e che l'utenza della frazione più popolosa già riceve adeguata assistenza farmaceutica dalla vicina farmacia di un diverso Comune.
A seguito della proposizione di un ricorso da parte della titolare, prima il TAR e poi il Consiglio di Stato lo respingono. In particolare i Giudici di Palazzo Spada, non assecondando un recente filone giurisprudenziale secondo cui la più equa distribuzione farmaceutica sul territorio è assicurata dalla presenza di una farmacia nei contesti più popolosi, questa volta afferma che le ragioni del Comune, volte a tutelare la scarsa popolazione del centro storico, meritano condivisione.
In particolare il Collegio sottolinea che il centro storico, dove sono presenti alcuni servizi come la sede comunale, il mercato settimanale, la chiesa parrocchiale, l'ufficio postale e due strutture ricettive per turisti, sarebbe penalizzato ove perdesse il presidio sanitario costituito dalla farmacia. A proposito della fatiscenza dell'immobile, il Collegio indica che la titolare della farmacia dovrebbe agire nei confronti del proprietario di tale immobile ed eventualmente dotarsi di una rete wireless per ovviare alla mancanza di rete internet in loco. In buona sostanza, secondo i Giudici di Palazzo Spada, le esigenze di assistenza farmaceutica dei cittadini del centro storico verrebbero frustrate qualora la farmacia venisse trasferita nelle frazioni più popolose ma più lontane. Un passaggio rilevante della sentenza è quello in cui il Collegio segnala che l'interesse imprenditoriale del titolare di farmacia, pur avendo dignità tale da essere azionabile giudizialmente, recede dinanzi all'interesse pubblico all'effettiva erogazione del servizio farmaceutico nel territorio e che tale ultimo interesse è quello che il Comune deve considerare ogniqualvolta sia destinatario di un'istanza di trasferimento di una farmacia.
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