Va addebitata alla farmacia la ricetta di un farmaco dispensato in DPC se la prescrizione, riservata allo specialista, proviene invece da un medico generico
La ricetta emessa da un medico generico che non avrebbe potuto prescrivere il farmaco in quanto la prescrizione è riservata allo specialista e dispensata per errore dal farmacista in DPC, va addebitata alla farmacia sulla scorta dell’art. 4 comma 9 del D.P.R. n. 371/1998 in quanto la prescrizione è da ritenersi inesistente
Massima
Farmacia – farmaco per cui la prescrizione è riservata allo specialista – prescrizione effettuata dal medico generico – dispensazione in DPC erronea da parte del farmacista – fattispecie di dispensazione priva di ricetta - addebito della ricetta alla farmacia – legittimità
A seguito di un controllo tecnico da parte di un ASL piemontese ex art. 10 del D.P.R. n. 371/1998 sulle ricette spedite in DPC da una farmacia, viene addebitata a quest'ultima la somma di€ 6.541,20.
Il motivo di tale addebito risiede nel fatto che il farmaco dispensato dalla farmacia in DPC è stato prescritto da un medico generico, mentre la sua prescrizione è riservata al medico specialista: secondo l'ASL la ricetta poteva essere regolarizzata nel termine di trenta giorni, sennonché la scadenza di detto termine porta all'addebito predetto.
Il titolare di farmacia allora ricorre dinnanzi al TAR, segnalando in prima battuta che risultano violate sia la norma che prescrive la comunicazione dell'avvio del procedimento, che quella che prescrive la comunicazione di preavviso di rigetto, visto che entrambi tali avvisi sono stati omessi, ma il TAR respinge la censura sostenendo che:
a) per quanto concerne la comunicazione di avvio del procedimento, esso non è dovuto in quanto il provvedimento di addebito ha natura vincolata, visto che il farmaco è stato dispensato dalla farmacia nonostante la prescrizione fosse stata effettuata da un soggetto (il medico generico) privo di legittimazione a prescriverlo;
b) per quanto attiene al preavviso di rigetto, esso non è dovuto visto che si applica nei procedimenti ad istanza di parte ed il controllo effettuato dalla Commissione Farmaceutica Aziendale sulle ricette non rientra tra tali tipologie di procedimenti;
c) peraltro il TAR segnala ad abundantiam che, avendo l'ASL previsto la possibilità di regolarizzare la ricetta entro trenta giorni, di fatto ha pure consentito alla farmacia di evitare l'addebito.
Le ulteriori tesi del ricorrente, secondo cui l'ASL ha violato il principio di proporzionalità nonché quello desumibile dall'art. 10 comma 10 del D.P.R n. 371/1998, visto che ricorrerebbero nel caso in esame i presupposti dell’eccezionalità, trattandosi di ricette relative a una sola persona, per un solo farmaco, anche se nel numero di sei e relative ad un periodo temporale contenuto, non ricevono dal TAR positiva valutazione.
La sentenza, anzi, evidenzia che il farmaco in esame, ai fini della fornitura, è classificato come RNRL, A-PHT, può essere prescritto soltanto da specialisti infettivologi e ematologi, ed in Piemonte è dispensato tramite la DPC ad un prezzo di € 535,79 + onorario DPC per la farmacia (nel caso della farmacia ricorrente: 7,63+Iva 22%); ciò posto è compito del farmacista verificare attentamente che la ricetta per quel farmaco sia stata emessa da medico specialista, per poterlo dispensare al paziente in DPC, con costo a carico della Asl.
In presenza della prescrizione di un soggetto non abilitato ad essa la fattispecie è allora riconducibile all’art. 4 comma 9 del D.P.R. n. 371/1998, che prevede l'addebito alla farmacia della ricetta priva dell'elemento di cui alla lettera c) del comma 3 del medesimo articolo (e, cioè, priva della prescrizione, atteso che quella del medico generico è da ritenersi tamquam non esset). Sul punto il TAR è categorico: non può essere condivisa la tesi del farmacista secondo cui la fattispecie sarebbe riconducibile all’ipotesi di ricetta priva della firma e del timbro del medico (poiché priva della forma e del timbro del medico specialista) e che la ricetta avrebbe potuto essere regolarizzata entro trenta giorni; tale soluzione, secondo il Collegio, non può essere accolta:
- sia perché condurrebbe di fatto ad un'equivalenza tra la ricetta redatta dal medico di medicina generale e quella redatta dallo specialista,
- sia perché, pur aderendo per mera ipotesi a tale ricostruzione, parte ricorrente comunque non ha proceduto ad alcuna regolarizzazione nonostante l'ASL avesse indicato che la ricetta era disponibile per 30 giorni ai fini della regolarizzazione.
Per tali ragioni, secondo la sentenza, non è applicabile l’art. 10, comma 10, del D.P.R n. 371/1998 invocato dal ricorrente, secondo cui l’eccezionalità della “disattesa di adempimenti” si ricaverebbe dal numero limitatissimo delle ricette e dall’irregolarità meramente formale; il Collegio sul punto al contrario ritiene che non si tratti di una mera irregolarità formale, in quanto la prescrizione del medico di medicina generale è da considerarsi addirittura tamquam non esset.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Torino/sentenza del 28 gennaio 2025
Va addebitata alla farmacia la ricetta di un farmaco dispensato in DPC se la prescrizione, riservata allo specialista, proviene invece da un medico generico
La ricetta emessa da un medico generico che non avrebbe potuto prescrivere il farmaco in quanto la prescrizione è riservata allo specialista e dispensata per errore dal farmacista in DPC, va addebitata alla farmacia sulla scorta dell’art. 4 comma 9 del D.P.R. n. 371/1998 in quanto la prescrizione è da ritenersi inesistente
Massima
Farmacia – farmaco per cui la prescrizione è riservata allo specialista – prescrizione effettuata dal medico generico – dispensazione in DPC erronea da parte del farmacista – fattispecie di dispensazione priva di ricetta - addebito della ricetta alla farmacia – legittimità
A seguito di un controllo tecnico da parte di un ASL piemontese ex art. 10 del D.P.R. n. 371/1998 sulle ricette spedite in DPC da una farmacia, viene addebitata a quest'ultima la somma di€ 6.541,20.
Il motivo di tale addebito risiede nel fatto che il farmaco dispensato dalla farmacia in DPC è stato prescritto da un medico generico, mentre la sua prescrizione è riservata al medico specialista: secondo l'ASL la ricetta poteva essere regolarizzata nel termine di trenta giorni, sennonché la scadenza di detto termine porta all'addebito predetto.
Il titolare di farmacia allora ricorre dinnanzi al TAR, segnalando in prima battuta che risultano violate sia la norma che prescrive la comunicazione dell'avvio del procedimento, che quella che prescrive la comunicazione di preavviso di rigetto, visto che entrambi tali avvisi sono stati omessi, ma il TAR respinge la censura sostenendo che:
a) per quanto concerne la comunicazione di avvio del procedimento, esso non è dovuto in quanto il provvedimento di addebito ha natura vincolata, visto che il farmaco è stato dispensato dalla farmacia nonostante la prescrizione fosse stata effettuata da un soggetto (il medico generico) privo di legittimazione a prescriverlo;
b) per quanto attiene al preavviso di rigetto, esso non è dovuto visto che si applica nei procedimenti ad istanza di parte ed il controllo effettuato dalla Commissione Farmaceutica Aziendale sulle ricette non rientra tra tali tipologie di procedimenti;
c) peraltro il TAR segnala ad abundantiam che, avendo l'ASL previsto la possibilità di regolarizzare la ricetta entro trenta giorni, di fatto ha pure consentito alla farmacia di evitare l'addebito.
Le ulteriori tesi del ricorrente, secondo cui l'ASL ha violato il principio di proporzionalità nonché quello desumibile dall'art. 10 comma 10 del D.P.R n. 371/1998, visto che ricorrerebbero nel caso in esame i presupposti dell’eccezionalità, trattandosi di ricette relative a una sola persona, per un solo farmaco, anche se nel numero di sei e relative ad un periodo temporale contenuto, non ricevono dal TAR positiva valutazione.
La sentenza, anzi, evidenzia che il farmaco in esame, ai fini della fornitura, è classificato come RNRL, A-PHT, può essere prescritto soltanto da specialisti infettivologi e ematologi, ed in Piemonte è dispensato tramite la DPC ad un prezzo di € 535,79 + onorario DPC per la farmacia (nel caso della farmacia ricorrente: 7,63+Iva 22%); ciò posto è compito del farmacista verificare attentamente che la ricetta per quel farmaco sia stata emessa da medico specialista, per poterlo dispensare al paziente in DPC, con costo a carico della Asl.
In presenza della prescrizione di un soggetto non abilitato ad essa la fattispecie è allora riconducibile all’art. 4 comma 9 del D.P.R. n. 371/1998, che prevede l'addebito alla farmacia della ricetta priva dell'elemento di cui alla lettera c) del comma 3 del medesimo articolo (e, cioè, priva della prescrizione, atteso che quella del medico generico è da ritenersi tamquam non esset). Sul punto il TAR è categorico: non può essere condivisa la tesi del farmacista secondo cui la fattispecie sarebbe riconducibile all’ipotesi di ricetta priva della firma e del timbro del medico (poiché priva della forma e del timbro del medico specialista) e che la ricetta avrebbe potuto essere regolarizzata entro trenta giorni; tale soluzione, secondo il Collegio, non può essere accolta:
- sia perché condurrebbe di fatto ad un'equivalenza tra la ricetta redatta dal medico di medicina generale e quella redatta dallo specialista,
- sia perché, pur aderendo per mera ipotesi a tale ricostruzione, parte ricorrente comunque non ha proceduto ad alcuna regolarizzazione nonostante l'ASL avesse indicato che la ricetta era disponibile per 30 giorni ai fini della regolarizzazione.
Per tali ragioni, secondo la sentenza, non è applicabile l’art. 10, comma 10, del D.P.R n. 371/1998 invocato dal ricorrente, secondo cui l’eccezionalità della “disattesa di adempimenti” si ricaverebbe dal numero limitatissimo delle ricette e dall’irregolarità meramente formale; il Collegio sul punto al contrario ritiene che non si tratti di una mera irregolarità formale, in quanto la prescrizione del medico di medicina generale è da considerarsi addirittura tamquam non esset.
Normativa
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.