Va al Giudice ordinario il ricorso contro gli atti per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente della Struttura Complessa Farmaceutica
Anche a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 20 della legge n. 118/2022, rimane devoluta al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, la controversia relativa alle procedure per l’affidamento dell’incarico di direzione di struttura complessa
Massima
Farmacisti – affidamento di incarico di dirigente di struttura complessa – impugnazione – giurisdizione – giudice ordinario – dopo art. 20 legge n. 118/2022 - permane
A seguito dell’attribuzione dell’incarico di dirigente di struttura complessa farmaceutica da parte di un’ASL, conseguente a procedura comparativa, il secondo classificato impugna dinanzi al TAR tutti gli atti del procedimento, ivi compresa ovviamente la delibera di conferimento dell’incarico al vincitore.
La tesi del ricorrente è che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 20 della legge n. 118/2022, tali procedure hanno assunto natura prettamente concorsuale con conseguente devoluzione delle relative controversie dalla giurisdizione del Giudice ordinario a quella del Giudice amministrativo. Secondo il ricorrente infatti le nuove norme determinano un cambiamento rilevante, non consentendo più al Direttore Generale di poter scegliere un concorrente non classificatosi al primo posto, ma obbligandolo a nominare il concorrente con il miglior punteggio.
Tale obbligo di nomina, ancorato (a seguito della novella legislativa) ai risultati della procedura comparativa, secondo il ricorrente fa venir meno il criterio della nomina su base fiduciaria e introduce quello esclusivamente meritocratico, con conseguente trasformazione della procedura in concorso vero e proprio.
IL TAR non aderisce a questa tesi e conferma la giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro anche a seguito della novella legislativa.
A tal riguardo in primo luogo il TAR genovese sottolinea che l’art. 63 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 assegna al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze dalla p.A. (con l’eccezione di quelle di cui al comma 4), ivi incluse quelle relative al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali. Secondo il TAR genovese ciò comporta che una volta completato l’accesso alla dirigenza sanitaria e quindi una volta esaurita la procedura concorsuale finalizzata all’assunzione (per la quale è competente il Giudice amministrativo), deve considerarsi gestione del rapporto di lavoro l’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura sia semplice che complessa, con conseguente competenza del Giudice ordinario.
In secondo luogo il TAR sostiene che, ove anche volesse ritenersi che, a seguito della novella legislativa dovesse attribuirsi natura concorsuale alla procedura comparativa, comunque ciò non sarebbe suscettibile di estrometterla dall’ambito di applicazione del suddetto art. 63 comma 1, visto che tale norma attribuisce (come detto) al Giudice ordinario tutte le controversie in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, sicché la giurisdizione del Giudice del lavoro discende non dalla natura concorsuale della procedura, ma proprio dall’oggetto della stessa e, cioè, dal conferimento dell’incarico.
Infine il TAR evidenzia che il conferimento di tali tipologie di incarico avviene con concorsi per la progressione interna, quindi non si verte nella specifica fattispecie del concorso per l’assunzione (caso in cui, invece, va ravvisata la giurisdizione del Giudice amministrativo).
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Genova/sentenza del 27 gennaio 2024
Va al Giudice ordinario il ricorso contro gli atti per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente della Struttura Complessa Farmaceutica
Anche a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 20 della legge n. 118/2022, rimane devoluta al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, la controversia relativa alle procedure per l’affidamento dell’incarico di direzione di struttura complessa
Massima
Farmacisti – affidamento di incarico di dirigente di struttura complessa – impugnazione – giurisdizione – giudice ordinario – dopo art. 20 legge n. 118/2022 - permane
A seguito dell’attribuzione dell’incarico di dirigente di struttura complessa farmaceutica da parte di un’ASL, conseguente a procedura comparativa, il secondo classificato impugna dinanzi al TAR tutti gli atti del procedimento, ivi compresa ovviamente la delibera di conferimento dell’incarico al vincitore.
La tesi del ricorrente è che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 20 della legge n. 118/2022, tali procedure hanno assunto natura prettamente concorsuale con conseguente devoluzione delle relative controversie dalla giurisdizione del Giudice ordinario a quella del Giudice amministrativo. Secondo il ricorrente infatti le nuove norme determinano un cambiamento rilevante, non consentendo più al Direttore Generale di poter scegliere un concorrente non classificatosi al primo posto, ma obbligandolo a nominare il concorrente con il miglior punteggio.
Tale obbligo di nomina, ancorato (a seguito della novella legislativa) ai risultati della procedura comparativa, secondo il ricorrente fa venir meno il criterio della nomina su base fiduciaria e introduce quello esclusivamente meritocratico, con conseguente trasformazione della procedura in concorso vero e proprio.
IL TAR non aderisce a questa tesi e conferma la giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro anche a seguito della novella legislativa.
A tal riguardo in primo luogo il TAR genovese sottolinea che l’art. 63 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 assegna al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze dalla p.A. (con l’eccezione di quelle di cui al comma 4), ivi incluse quelle relative al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali. Secondo il TAR genovese ciò comporta che una volta completato l’accesso alla dirigenza sanitaria e quindi una volta esaurita la procedura concorsuale finalizzata all’assunzione (per la quale è competente il Giudice amministrativo), deve considerarsi gestione del rapporto di lavoro l’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura sia semplice che complessa, con conseguente competenza del Giudice ordinario.
In secondo luogo il TAR sostiene che, ove anche volesse ritenersi che, a seguito della novella legislativa dovesse attribuirsi natura concorsuale alla procedura comparativa, comunque ciò non sarebbe suscettibile di estrometterla dall’ambito di applicazione del suddetto art. 63 comma 1, visto che tale norma attribuisce (come detto) al Giudice ordinario tutte le controversie in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, sicché la giurisdizione del Giudice del lavoro discende non dalla natura concorsuale della procedura, ma proprio dall’oggetto della stessa e, cioè, dal conferimento dell’incarico.
Infine il TAR evidenzia che il conferimento di tali tipologie di incarico avviene con concorsi per la progressione interna, quindi non si verte nella specifica fattispecie del concorso per l’assunzione (caso in cui, invece, va ravvisata la giurisdizione del Giudice amministrativo).
Normativa
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.