Va escluso dal concorso chi nei dieci anni precedenti, attraverso una cessione, ha modificato la titolarità di una sede
Incorre nelle preclusioni dell'articolo 12 comma 4 della l. n. 474/1968 colui che ha ceduto la titolarità di una sede nei dieci anni precedenti alla partecipazione al concorso anche mediante trasformazione della società di persone in società di capitali ed indipendentemente dalla ulteriore cessione delle quote
Massima
Farmacia – concorso straordinario – modifica titolarità della farmacia nei dieci anni precedenti – preclusione ex art. 12 comma 4 l. n. 475/1968 – esclusione dal concorso - legittimità
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Napoli e conferma il principio secondo cui ciò che rileva, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968, è la modifica della titolarità della farmacia.
A tal proposito la sentenza passa in rassegna tutte le fattispecie di cessione della titolarità, da quelle più comuni (cessione della ditta individuale e cessione della quota di una società di persone) a quelle determinatesi in seguito all'entrata in vigore di più recenti norme. Il Consiglio di Stato, infatti, rammenta che all'entrata in vigore della l. n. 27/2012 e nel vigore della l. n. 362/1991, vi era un regime normativo in cui non vi era sostanziale differenza tra il farmacista singolo titolare della farmacia e la società di persone (unica consentita) titolare di farmacia, visto che anche in questo secondo caso l’attività di distribuzione farmaceutica continuava a conservare una forte impronta personalistica. Il quadro normativo è cambiato con l’entrata in vigore della l. n. 124/2017 che ha consentito la titolarità di farmacie anche alla società di capitali, oltre che alla persona fisica ed alla società di persone.
L’articolo 12 comma 4 della l. n. 475/1968 però non è stato modificato, sicché secondo il Consiglio di Stato devono essere esclusi dalla graduatoria (anche) i titolari di quote di una società di persone che deteneva una farmacia e delle quali successivamente si sono disfatti attraverso la cessione ad una società di capitali, visto che ai fini della verifica dell’incompatibilità (anche a seguito dell’acquisizione di una nuova farmacia), ciò che rileva è la cessione della precedente titolarità, che si realizza anche nel caso della trasformazione in favore di una società di capitali; per cui “Ricorre, dunque, … (nella) trasformazione della società di persone in società di capitali ed indipendentemente dalla ulteriore cessione delle quote, la causa interdittiva comportante l’esclusione, posto che con un comportamento formalmente lecito si realizza un risultato contrario alla legge”.
Il Consiglio di Stato, infine, rigetta l'eccezione di legittimità incostituzionale sollevata dagli appellanti esclusi dal concorso ritenendo che invece l'art. 12 comma 4 consente, al contrario e in applicazione proprio dei principi di cui agli articoli 3, 41 e 32 della Costituzione, di operare il giusto contemperamento “da un lato tra l’interesse privato del titolare dell’esercizio farmaceutico a monetizzare la posizione conseguita, senza per questo precludersi successive chances di nuova assegnazione, e, dall’altro, quello pubblico a preservare la connotazione pubblica del servizio farmaceutico, conferendo rilievo secondario a profili di carattere meramente speculativo e commerciale”
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 19 giugno 2023
Va escluso dal concorso chi nei dieci anni precedenti, attraverso una cessione, ha modificato la titolarità di una sede
Incorre nelle preclusioni dell'articolo 12 comma 4 della l. n. 474/1968 colui che ha ceduto la titolarità di una sede nei dieci anni precedenti alla partecipazione al concorso anche mediante trasformazione della società di persone in società di capitali ed indipendentemente dalla ulteriore cessione delle quote
Massima
Farmacia – concorso straordinario – modifica titolarità della farmacia nei dieci anni precedenti – preclusione ex art. 12 comma 4 l. n. 475/1968 – esclusione dal concorso - legittimità
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Napoli e conferma il principio secondo cui ciò che rileva, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968, è la modifica della titolarità della farmacia.
A tal proposito la sentenza passa in rassegna tutte le fattispecie di cessione della titolarità, da quelle più comuni (cessione della ditta individuale e cessione della quota di una società di persone) a quelle determinatesi in seguito all'entrata in vigore di più recenti norme. Il Consiglio di Stato, infatti, rammenta che all'entrata in vigore della l. n. 27/2012 e nel vigore della l. n. 362/1991, vi era un regime normativo in cui non vi era sostanziale differenza tra il farmacista singolo titolare della farmacia e la società di persone (unica consentita) titolare di farmacia, visto che anche in questo secondo caso l’attività di distribuzione farmaceutica continuava a conservare una forte impronta personalistica. Il quadro normativo è cambiato con l’entrata in vigore della l. n. 124/2017 che ha consentito la titolarità di farmacie anche alla società di capitali, oltre che alla persona fisica ed alla società di persone.
L’articolo 12 comma 4 della l. n. 475/1968 però non è stato modificato, sicché secondo il Consiglio di Stato devono essere esclusi dalla graduatoria (anche) i titolari di quote di una società di persone che deteneva una farmacia e delle quali successivamente si sono disfatti attraverso la cessione ad una società di capitali, visto che ai fini della verifica dell’incompatibilità (anche a seguito dell’acquisizione di una nuova farmacia), ciò che rileva è la cessione della precedente titolarità, che si realizza anche nel caso della trasformazione in favore di una società di capitali; per cui “Ricorre, dunque, … (nella) trasformazione della società di persone in società di capitali ed indipendentemente dalla ulteriore cessione delle quote, la causa interdittiva comportante l’esclusione, posto che con un comportamento formalmente lecito si realizza un risultato contrario alla legge”.
Il Consiglio di Stato, infine, rigetta l'eccezione di legittimità incostituzionale sollevata dagli appellanti esclusi dal concorso ritenendo che invece l'art. 12 comma 4 consente, al contrario e in applicazione proprio dei principi di cui agli articoli 3, 41 e 32 della Costituzione, di operare il giusto contemperamento “da un lato tra l’interesse privato del titolare dell’esercizio farmaceutico a monetizzare la posizione conseguita, senza per questo precludersi successive chances di nuova assegnazione, e, dall’altro, quello pubblico a preservare la connotazione pubblica del servizio farmaceutico, conferendo rilievo secondario a profili di carattere meramente speculativo e commerciale”
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