Va escluso dal concorso straordinario chi nei dieci anni precedenti ha ceduto la propria quota di una s.n.c. titolare di sede urbana acquistata
Incorre nella causa di esclusione di cui all’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 e quindi viene escluso dal concorso straordinario il farmacista che abbia ceduto nei dieci anni precedenti alla sorella socia la propria quota di una s.n.c. titolare di farmacia urbana, a nulla rilevando la circostanza che tale farmacia in precedenza era stata acquistata e quindi non era stata ottenuta mediante concorso
Massima
Farmacia – concorso straordinario - causa di esclusione ex art. 12 comma 4 legge n. 475/1968 – cessione di quota di s.n.c. titolare di farmacia urbana – sussistenza – titolarità derivante da acquisto e non da concorso – irrilevanza
La Regione Campania esclude dal concorso straordinario una farmacista perché, nei dieci anni precedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso,aveva ceduto alla sorella la propria quota di s.n.c. titolare di una farmacia urbana. La farmacista fa rilevare che la titolarità della farmacia intestata alla s.n.c. era stata acquisita mediante privato acquisto e non tramite concorso e quindi vi era stato investimento di capitale privato, il che non comporterebbe l’applicazione dell’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968. Secondo la ricorrente, infatti, in caso di acquisto privato e poi cessione non sussiste il rischio speculativo per scongiurare il quale si applica la predetta norma, visto che in una simile fattispecie si fa un investimento con risorse proprie e che, peraltro la farmacia acquistata era già stata in precedenza assegnata tramite concorso.
Il TAR tuttavia non condivide questa tesi e respinge il ricorso, confermando l’esclusione dal concorso della farmacista.
Richiama sul punto in primis l’insegnamento del Consiglio di Stato, secondo cui è corretta l’esclusione delle candidature incorse nelle condizioni preclusive per aver ceduto: la titolarità della sede farmaceutica, oppure le quote sociali di società di persone titolari di sede farmaceutica, oppure per aver proceduto alla trasformazione della natura societaria da società di persone a società di capitali. Ciò che rileva, infatti, secondo il TAR campano, è il fatto oggettivo dell’avvenuta cessione delle quote di società di persona, senza che possa aver alcun rilievo il modo di acquisto della titolarità, o il tipo di legame personale esistente tra il cedente ed il cessionario, o il più o meno consistente rilievo della transazione economica effettuata; tutti tali fattori devono considerarsi neutri ai fini dell’applicazione della causa di esclusione. Tale ultimo punto della sentenza, tuttavia, pare confliggere con un’altra pronuncia pubblicata il giorno precedente dallo stesso TAR Napoli: in quest’ultimo caso, deciso dalla sentenza del 22 maggio 2024, si è invece ritenuta illegittima (annullandola) l’esclusione di una farmacista che aveva ceduto nei dieci anni precedenti la propria quota di una s.a.s. titolare di una farmacia rurale sussidiata, attesa, tra gli altri rilievi, la trascurabile significatività economica di tali tipologie di vicende circolatorie.
Ad ogni modo, nella sentenza adesso in esame il Collegio afferma che l’operazione che va effettuata ai fini dell’applicabilità o meno dell’art. 12 comma 4 è nel semplice confronto della situazione di partenza del farmacista (socio pro quota di società di persone e, quindi titolare pro quota di farmacia) con la situazione attuale (assenza di quote): dal raffronto di tali situazioni emerge il dato oggettivo di una sua precedente detenzione dell’esercizio farmaceutico che non vi è più e che, quindi, determina l’esclusione dal concorso straordinario ove tale cessione sia intervenuta nei dieci anni precedenti.
Le restrizioni imposte dalla legge, si legge in sentenza, sono poste a perseguire finalità di interesse generale connesse alla connotazione pubblica del servizio farmaceutico, nell’ottica della migliore tutela del diritto alla salute, in tal modo protetto da logiche puramente speculativo – commerciali.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 23 maggio 2024
Va escluso dal concorso straordinario chi nei dieci anni precedenti ha ceduto la propria quota di una s.n.c. titolare di sede urbana acquistata
Incorre nella causa di esclusione di cui all’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 e quindi viene escluso dal concorso straordinario il farmacista che abbia ceduto nei dieci anni precedenti alla sorella socia la propria quota di una s.n.c. titolare di farmacia urbana, a nulla rilevando la circostanza che tale farmacia in precedenza era stata acquistata e quindi non era stata ottenuta mediante concorso
Massima
Farmacia – concorso straordinario - causa di esclusione ex art. 12 comma 4 legge n. 475/1968 – cessione di quota di s.n.c. titolare di farmacia urbana – sussistenza – titolarità derivante da acquisto e non da concorso – irrilevanza
La Regione Campania esclude dal concorso straordinario una farmacista perché, nei dieci anni precedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso,aveva ceduto alla sorella la propria quota di s.n.c. titolare di una farmacia urbana. La farmacista fa rilevare che la titolarità della farmacia intestata alla s.n.c. era stata acquisita mediante privato acquisto e non tramite concorso e quindi vi era stato investimento di capitale privato, il che non comporterebbe l’applicazione dell’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968. Secondo la ricorrente, infatti, in caso di acquisto privato e poi cessione non sussiste il rischio speculativo per scongiurare il quale si applica la predetta norma, visto che in una simile fattispecie si fa un investimento con risorse proprie e che, peraltro la farmacia acquistata era già stata in precedenza assegnata tramite concorso.
Il TAR tuttavia non condivide questa tesi e respinge il ricorso, confermando l’esclusione dal concorso della farmacista.
Richiama sul punto in primis l’insegnamento del Consiglio di Stato, secondo cui è corretta l’esclusione delle candidature incorse nelle condizioni preclusive per aver ceduto: la titolarità della sede farmaceutica, oppure le quote sociali di società di persone titolari di sede farmaceutica, oppure per aver proceduto alla trasformazione della natura societaria da società di persone a società di capitali. Ciò che rileva, infatti, secondo il TAR campano, è il fatto oggettivo dell’avvenuta cessione delle quote di società di persona, senza che possa aver alcun rilievo il modo di acquisto della titolarità, o il tipo di legame personale esistente tra il cedente ed il cessionario, o il più o meno consistente rilievo della transazione economica effettuata; tutti tali fattori devono considerarsi neutri ai fini dell’applicazione della causa di esclusione. Tale ultimo punto della sentenza, tuttavia, pare confliggere con un’altra pronuncia pubblicata il giorno precedente dallo stesso TAR Napoli: in quest’ultimo caso, deciso dalla sentenza del 22 maggio 2024, si è invece ritenuta illegittima (annullandola) l’esclusione di una farmacista che aveva ceduto nei dieci anni precedenti la propria quota di una s.a.s. titolare di una farmacia rurale sussidiata, attesa, tra gli altri rilievi, la trascurabile significatività economica di tali tipologie di vicende circolatorie.
Ad ogni modo, nella sentenza adesso in esame il Collegio afferma che l’operazione che va effettuata ai fini dell’applicabilità o meno dell’art. 12 comma 4 è nel semplice confronto della situazione di partenza del farmacista (socio pro quota di società di persone e, quindi titolare pro quota di farmacia) con la situazione attuale (assenza di quote): dal raffronto di tali situazioni emerge il dato oggettivo di una sua precedente detenzione dell’esercizio farmaceutico che non vi è più e che, quindi, determina l’esclusione dal concorso straordinario ove tale cessione sia intervenuta nei dieci anni precedenti.
Le restrizioni imposte dalla legge, si legge in sentenza, sono poste a perseguire finalità di interesse generale connesse alla connotazione pubblica del servizio farmaceutico, nell’ottica della migliore tutela del diritto alla salute, in tal modo protetto da logiche puramente speculativo – commerciali.
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