Va escluso dal concorso straordinario chi nei dieci anni precedenti ha ceduto la propria quota minoritaria di una s.a.s. titolare di una sede urbana acquistata
Incorre nella causa di esclusione di cui all’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 e quindi viene escluso dal concorso straordinario il farmacista accomandante che nei dieci anni precedenti abbia ceduto ad un famigliare la propria quota di partecipazione minoritaria ad una s.a.s. titolare di farmacia urbana, a nulla rilevando la circostanza che tale farmacia in precedenza era stata acquistata e quindi non era stata ottenuta mediante concorso
Massima
Farmacia – concorso straordinario - causa di esclusione ex art. 12 comma 4 legge n. 475/1968 – farmacista accomandante – cessione ad un famigliare di quota minoritaria di una s.a.s. titolare di farmacia urbana – sussistenza – titolarità derivante da acquisto e non da concorso – irrilevanza – esclusione dal concorso - legittimità
La Regione Campania esclude dal concorso straordinario una farmacista perché, nei dieci anni precedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso,aveva ceduto ad un famigliare la propria quota minoritaria di una s.a.s. titolare di una farmacia urbana. La farmacista fa rilevare che lei in quel frangente rivestiva la qualità di socia accomandante, che la quota da lei ceduta era minoritaria, che lei era priva di poteri rappresentatori e gestori, che l’aveva ceduta ad un famigliare, che la cessione non aveva intenti speculatori visto che il prezzo era diretto a compensare la mera perdita patrimoniale in termini di controvalore della quota ceduta, che la titolarità della farmacia intestata alla s.a.s. era stata acquisita mediante privato acquisto e non tramite concorso e quindi vi era stato investimento di capitale privato.
Più ancora nello specifico la ricorrente fa rilevare che la disciplina delle società in accomandita semplice stempera notevolmente il principio personalistico che connota le società di persone, limitando in questo modo significativamente l’apporto dei soci accomandanti, che di fatto sono assimilabili a meri soci investitori. Ciò anche in ragione del fatto che il socio accomandante non svolge alcun ruolo attivo, visto che la direzione tecnica e la conduzione degli atti di direzione della farmacia spettano al socio accomandatario.
Il TAR tuttavia non condivide questa tesi e respinge il ricorso, confermando l’esclusione dal concorso della farmacista.
Le argomentazioni relative ai principi generali applicabili sono le stesse identiche già indicate nella sentenza che segue, sicché pare ultroneo ripeterle anche in questo commento.
Quanto al caso concreto il TAR sostiene che ricorre l’applicazione dell’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 giacché le società di persone, tra cui rientrano le società in accomandita semplice, non possono assolutamente ottenere la personalità giuridica e, quindi, quel grado di separazione tra il patrimonio della società e i soci che invece caratterizza le società di capitali; gli articoli 2317 e 2320 del codice civile, peraltro, ipotizzano proprio la partecipazione del socio accomandante alla gestione della società, estendendo a quest’ultimo la responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali. Una pregressa giurisprudenza condivisa dal Collegio infine stabilisce che la qualifica di socio accomandante non esclude di per sé la gestione degli affari in nome dell’azienda. Quanto alle circostanze che il passaggio di quote è intervenuto in ambito famigliare ed inoltre per farmacia acquistata e non vinta a concorso, il TAR le ritiene ininfluenti atteso che l’essenziale è l’oggettivo passaggio di quote.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 22 maggio 2024
Va escluso dal concorso straordinario chi nei dieci anni precedenti ha ceduto la propria quota minoritaria di una s.a.s. titolare di una sede urbana acquistata
Incorre nella causa di esclusione di cui all’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 e quindi viene escluso dal concorso straordinario il farmacista accomandante che nei dieci anni precedenti abbia ceduto ad un famigliare la propria quota di partecipazione minoritaria ad una s.a.s. titolare di farmacia urbana, a nulla rilevando la circostanza che tale farmacia in precedenza era stata acquistata e quindi non era stata ottenuta mediante concorso
Massima
Farmacia – concorso straordinario - causa di esclusione ex art. 12 comma 4 legge n. 475/1968 – farmacista accomandante – cessione ad un famigliare di quota minoritaria di una s.a.s. titolare di farmacia urbana – sussistenza – titolarità derivante da acquisto e non da concorso – irrilevanza – esclusione dal concorso - legittimità
La Regione Campania esclude dal concorso straordinario una farmacista perché, nei dieci anni precedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso,aveva ceduto ad un famigliare la propria quota minoritaria di una s.a.s. titolare di una farmacia urbana. La farmacista fa rilevare che lei in quel frangente rivestiva la qualità di socia accomandante, che la quota da lei ceduta era minoritaria, che lei era priva di poteri rappresentatori e gestori, che l’aveva ceduta ad un famigliare, che la cessione non aveva intenti speculatori visto che il prezzo era diretto a compensare la mera perdita patrimoniale in termini di controvalore della quota ceduta, che la titolarità della farmacia intestata alla s.a.s. era stata acquisita mediante privato acquisto e non tramite concorso e quindi vi era stato investimento di capitale privato.
Più ancora nello specifico la ricorrente fa rilevare che la disciplina delle società in accomandita semplice stempera notevolmente il principio personalistico che connota le società di persone, limitando in questo modo significativamente l’apporto dei soci accomandanti, che di fatto sono assimilabili a meri soci investitori. Ciò anche in ragione del fatto che il socio accomandante non svolge alcun ruolo attivo, visto che la direzione tecnica e la conduzione degli atti di direzione della farmacia spettano al socio accomandatario.
Il TAR tuttavia non condivide questa tesi e respinge il ricorso, confermando l’esclusione dal concorso della farmacista.
Le argomentazioni relative ai principi generali applicabili sono le stesse identiche già indicate nella sentenza che segue, sicché pare ultroneo ripeterle anche in questo commento.
Quanto al caso concreto il TAR sostiene che ricorre l’applicazione dell’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 giacché le società di persone, tra cui rientrano le società in accomandita semplice, non possono assolutamente ottenere la personalità giuridica e, quindi, quel grado di separazione tra il patrimonio della società e i soci che invece caratterizza le società di capitali; gli articoli 2317 e 2320 del codice civile, peraltro, ipotizzano proprio la partecipazione del socio accomandante alla gestione della società, estendendo a quest’ultimo la responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali. Una pregressa giurisprudenza condivisa dal Collegio infine stabilisce che la qualifica di socio accomandante non esclude di per sé la gestione degli affari in nome dell’azienda. Quanto alle circostanze che il passaggio di quote è intervenuto in ambito famigliare ed inoltre per farmacia acquistata e non vinta a concorso, il TAR le ritiene ininfluenti atteso che l’essenziale è l’oggettivo passaggio di quote.
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