Va escluso dal concorso straordinario il concorrente che nei dieci anni precedenti ha trasformato la s.n.c. titolare della farmacia urbana in s.r.l.
Incorre nella causa di esclusione di cui all’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 e quindi viene escluso dal concorso straordinario il farmacista che nei dieci anni precedenti abbia trasformato la s.n.c. (di cui era socio al 50%) titolare di farmacia urbana in s.r.l., a nulla rilevando che dopo la trasformazione societaria non vi è stata cessione di quote, atteso che la causa espulsiva si invera con la mera trasformazione da società di persone in società di capitali
Massima
Farmacia – concorso straordinario - causa di esclusione ex art. 12 comma 4 legge n. 475/1968 – farmacista socio al 50% di s.n.c. titolare di sede urbana – trasformazione in s.r.l. – esclusione dal concorso - legittimità
La Regione Campania esclude dal concorso straordinario una farmacista perché, nei dieci anni precedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, aveva trasformato la s.n.c. (di cui era socia al 50%) titolare di sede urbana in s.r.l.
La farmacista fa rilevare in giudizio che non si applica la disciplina sull’esclusione al caso specifico giacché è stata modificata soltanto la forma giuridica della gestione, lasciando inalterata la compagine sociale, pertanto non essendoci stata alcuna cessione di quote successivamente alla trasformazione societaria (le due socie della società di persone sono le medesime nella s.r.l. con la stessa quota), non vi è stata in concreto cessione della farmacia.
Il TAR tuttavia non condivide questa tesi e respinge il ricorso, confermando l’esclusione dal concorso della farmacista.
Richiama sul punto in primis l’insegnamento del Consiglio di Stato, secondo cui è corretta l’esclusione delle candidature incorse nelle condizioni preclusive per aver ceduto: la titolarità della propria sede farmaceutica, oppure le quote sociali di società di persone titolari di sede farmaceutica, oppure per aver proceduto alla trasformazione della natura societaria da società di persone a società di capitali. Ciò che rileva, infatti, secondo il TAR campano, è il fatto oggettivo dell’avvenuta cessione delle quote della società di persone: pregressa titolarità del presidio, anche attraverso la detenzione delle quote della società di persone e sua successiva cessione ad una società di capitali; secondo il TAR tali operazioni costituiscono espedienti per eludere le finalità di cui all’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 e cioè impedire che i farmacisti persone fisiche possa perseguire, sia pure indirettamente, lo scopo di lucro attraverso la monetizzazione di più sedi farmaceutiche. In un passaggio della sentenza si legge al proposito che nel caso di trasformazione della società di persone in società di capitali ed indipendentemente dalla ulteriore cessione di quote, ricorre la causa interdittiva giacché con un comportamento formalmente lecito si realizza un risultato contrario alla legge.
Il TAR sul punto conclude sostenendo che è giuridicamente irrilevante la circostanza che, successivamente alla trasformazione da s.n.c. a s.r.l. le quote della s.r.l. non siano state cedute dalla farmacista originariamente socia della s.n.c.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 28 maggio 2024
Va escluso dal concorso straordinario il concorrente che nei dieci anni precedenti ha trasformato la s.n.c. titolare della farmacia urbana in s.r.l.
Incorre nella causa di esclusione di cui all’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 e quindi viene escluso dal concorso straordinario il farmacista che nei dieci anni precedenti abbia trasformato la s.n.c. (di cui era socio al 50%) titolare di farmacia urbana in s.r.l., a nulla rilevando che dopo la trasformazione societaria non vi è stata cessione di quote, atteso che la causa espulsiva si invera con la mera trasformazione da società di persone in società di capitali
Massima
Farmacia – concorso straordinario - causa di esclusione ex art. 12 comma 4 legge n. 475/1968 – farmacista socio al 50% di s.n.c. titolare di sede urbana – trasformazione in s.r.l. – esclusione dal concorso - legittimità
La Regione Campania esclude dal concorso straordinario una farmacista perché, nei dieci anni precedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, aveva trasformato la s.n.c. (di cui era socia al 50%) titolare di sede urbana in s.r.l.
La farmacista fa rilevare in giudizio che non si applica la disciplina sull’esclusione al caso specifico giacché è stata modificata soltanto la forma giuridica della gestione, lasciando inalterata la compagine sociale, pertanto non essendoci stata alcuna cessione di quote successivamente alla trasformazione societaria (le due socie della società di persone sono le medesime nella s.r.l. con la stessa quota), non vi è stata in concreto cessione della farmacia.
Il TAR tuttavia non condivide questa tesi e respinge il ricorso, confermando l’esclusione dal concorso della farmacista.
Richiama sul punto in primis l’insegnamento del Consiglio di Stato, secondo cui è corretta l’esclusione delle candidature incorse nelle condizioni preclusive per aver ceduto: la titolarità della propria sede farmaceutica, oppure le quote sociali di società di persone titolari di sede farmaceutica, oppure per aver proceduto alla trasformazione della natura societaria da società di persone a società di capitali. Ciò che rileva, infatti, secondo il TAR campano, è il fatto oggettivo dell’avvenuta cessione delle quote della società di persone: pregressa titolarità del presidio, anche attraverso la detenzione delle quote della società di persone e sua successiva cessione ad una società di capitali; secondo il TAR tali operazioni costituiscono espedienti per eludere le finalità di cui all’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 e cioè impedire che i farmacisti persone fisiche possa perseguire, sia pure indirettamente, lo scopo di lucro attraverso la monetizzazione di più sedi farmaceutiche. In un passaggio della sentenza si legge al proposito che nel caso di trasformazione della società di persone in società di capitali ed indipendentemente dalla ulteriore cessione di quote, ricorre la causa interdittiva giacché con un comportamento formalmente lecito si realizza un risultato contrario alla legge.
Il TAR sul punto conclude sostenendo che è giuridicamente irrilevante la circostanza che, successivamente alla trasformazione da s.n.c. a s.r.l. le quote della s.r.l. non siano state cedute dalla farmacista originariamente socia della s.n.c.
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