Va sospeso il divieto alle parafarmacie di vendere prodotti alimentari nelle aree urbane di particolare valore culturale
Un'interpretazione irragionevole del regolamento comunale per il commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale, tale da impedire alle parafarmacie di vendere al proprio interno prodotti alimentari, va sospeso giacché tali prodotti sono funzionali alla tutela della salute e non vanno confusi con i prodotti alimentari generici
Massima
Parafarmacia - regolamento comunale del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale – divieto di vendita di generi appartenenti al settore alimentare – apertura parafarmacia – irricevibilità della notifica sanitaria relativa ai prodotti alimentari ivi in vendita – irragionevolezza – non assimilabilità dei prodotti alimentari finalizzati alla tutela della salute con i prodotti alimentari generici – illegittimità – sospensione dell'efficacia
Il Comune di Bologna non consente ad una parafarmacia di vendere prodotti alimentari al proprio interno perché tale attività confliggerebbe con le norme del regolamento comunale del commercio nelle aree di particolare valore culturale, che vietano, per tutelare il decoro, attività di vendita di alimentari.
Il TAR Bologna, in sede cautelare, però, sospende l'efficacia di tale divieto indicando che è stata fatta un'applicazione irragionevole delle norme regolamentari, visto che l'esigenza di tutelare il decoro delle aree urbane di particolare pregio storico, artistico, architettonico e ambientale non può certo essere compromessa dalla vendita di prodotti per la salute “macrobiotici e dietetici” da parte della parafarmacia, sia per la tipologia di prodotto venduto, che anche delle stesse modalità con cui tale vendita viene effettuata. La circostanza, inoltre, che le attività espressamente vietate dal regolamento comunale nelle dette aree si riferiscano a: commercio al dettaglio dei generi del settore alimentare, somministrazione di alimenti e bevande, attività di “money change”, “phone center”, “internet point”, “money transfer”, “compro-oro”, raccolta scommesse, dimostra sotto un ulteriore profilo l'irragionevolezza della decisione assunta dal Comune atteso che le le stesse risultano obiettivamente di natura del tutto diversa da quella posta in essere dalla parafarmacia, che invece opera nel settore della vendita di farmaci e prodotti per la tutela della salute.
N.B. Successivamente il TAR ha confermato l'orientamento della fase cautelare accogliendo il ricorso con sentenza del 26 settembre 2024 (vedi in questa rivista)e dunque annullando il provvedimento comunale.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Bologna/ordinanza del 10 gennaio 2024
Va sospeso il divieto alle parafarmacie di vendere prodotti alimentari nelle aree urbane di particolare valore culturale
Un'interpretazione irragionevole del regolamento comunale per il commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale, tale da impedire alle parafarmacie di vendere al proprio interno prodotti alimentari, va sospeso giacché tali prodotti sono funzionali alla tutela della salute e non vanno confusi con i prodotti alimentari generici
Massima
Parafarmacia - regolamento comunale del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale – divieto di vendita di generi appartenenti al settore alimentare – apertura parafarmacia – irricevibilità della notifica sanitaria relativa ai prodotti alimentari ivi in vendita – irragionevolezza – non assimilabilità dei prodotti alimentari finalizzati alla tutela della salute con i prodotti alimentari generici – illegittimità – sospensione dell'efficacia
Il Comune di Bologna non consente ad una parafarmacia di vendere prodotti alimentari al proprio interno perché tale attività confliggerebbe con le norme del regolamento comunale del commercio nelle aree di particolare valore culturale, che vietano, per tutelare il decoro, attività di vendita di alimentari.
Il TAR Bologna, in sede cautelare, però, sospende l'efficacia di tale divieto indicando che è stata fatta un'applicazione irragionevole delle norme regolamentari, visto che l'esigenza di tutelare il decoro delle aree urbane di particolare pregio storico, artistico, architettonico e ambientale non può certo essere compromessa dalla vendita di prodotti per la salute “macrobiotici e dietetici” da parte della parafarmacia, sia per la tipologia di prodotto venduto, che anche delle stesse modalità con cui tale vendita viene effettuata. La circostanza, inoltre, che le attività espressamente vietate dal regolamento comunale nelle dette aree si riferiscano a: commercio al dettaglio dei generi del settore alimentare, somministrazione di alimenti e bevande, attività di “money change”, “phone center”, “internet point”, “money transfer”, “compro-oro”, raccolta scommesse, dimostra sotto un ulteriore profilo l'irragionevolezza della decisione assunta dal Comune atteso che le le stesse risultano obiettivamente di natura del tutto diversa da quella posta in essere dalla parafarmacia, che invece opera nel settore della vendita di farmaci e prodotti per la tutela della salute.
N.B. Successivamente il TAR ha confermato l'orientamento della fase cautelare accogliendo il ricorso con sentenza del 26 settembre 2024 (vedi in questa rivista)e dunque annullando il provvedimento comunale.
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