Va sospeso per carenza d'istruttoria l'inserimento in lista di trasparenza di alcuni farmaci per la terapia del dolore, anche a tutela dei pazienti
Viene sospeso l'inserimento in lista di trasparenza di alcuni farmaci per la terapia del dolore, ravvisandosi il difetto di istruttoria consistente nel fatto che l’AIFA non ha espletato un’adeguata valutazione in ordine alle conseguenze dello switch tra un farmaco ed un altro; la sospensione del provvedimento è disposta anche al fine di evitare effetti pregiudizievoli per la salute dei pazienti
Massima
Medicinale – inserimento in lista di trasparenza di farmaco per la terapia del dolore – difetto di istruttoria – mancanza di adeguata valutazione sulle conseguenze dello switch – tutela della salute dei pazienti – sospensione dell'efficacia
A seguito dell'inserimento nella lista di trasparenza di alcune specialità medicinali per la terapia del dolore, vi è ricorso da parte di una società farmaceutica che lamenta l'illegittimità di tale provvedimento giacché fondato su un'attività istruttoria da parte di AIFA che il TAR Roma aveva già censurato in passato con la sentenza n. 12141/2023, in cui veniva rilevato chenon era stata espletata un’adeguata valutazione in ordine alle conseguenze dello switch tra un farmaco ed un altro. Il TAR sostiene, allora, che alla luce della richiamata precedente pronuncia il ricorso pone questioni provviste di elementi di fumus boni iuris e considerata, altresì, la necessità di preservare da effetti pregiudizievoli e irreversibili, non solo la sfera di interesse di parte ricorrente, ma (attesi i motivi di difetto istruttorio e di motivazione sollevati) soprattutto la salute dei pazienti, sospende l'inserimento in lista di trasparenza di tali medicinali.
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/ordinanza del 19 febbraio 2024
Va sospeso per carenza d'istruttoria l'inserimento in lista di trasparenza di alcuni farmaci per la terapia del dolore, anche a tutela dei pazienti
Viene sospeso l'inserimento in lista di trasparenza di alcuni farmaci per la terapia del dolore, ravvisandosi il difetto di istruttoria consistente nel fatto che l’AIFA non ha espletato un’adeguata valutazione in ordine alle conseguenze dello switch tra un farmaco ed un altro; la sospensione del provvedimento è disposta anche al fine di evitare effetti pregiudizievoli per la salute dei pazienti
Massima
Medicinale – inserimento in lista di trasparenza di farmaco per la terapia del dolore – difetto di istruttoria – mancanza di adeguata valutazione sulle conseguenze dello switch – tutela della salute dei pazienti – sospensione dell'efficacia
A seguito dell'inserimento nella lista di trasparenza di alcune specialità medicinali per la terapia del dolore, vi è ricorso da parte di una società farmaceutica che lamenta l'illegittimità di tale provvedimento giacché fondato su un'attività istruttoria da parte di AIFA che il TAR Roma aveva già censurato in passato con la sentenza n. 12141/2023, in cui veniva rilevato chenon era stata espletata un’adeguata valutazione in ordine alle conseguenze dello switch tra un farmaco ed un altro. Il TAR sostiene, allora, che alla luce della richiamata precedente pronuncia il ricorso pone questioni provviste di elementi di fumus boni iuris e considerata, altresì, la necessità di preservare da effetti pregiudizievoli e irreversibili, non solo la sfera di interesse di parte ricorrente, ma (attesi i motivi di difetto istruttorio e di motivazione sollevati) soprattutto la salute dei pazienti, sospende l'inserimento in lista di trasparenza di tali medicinali.
N.B. La sentenza del TAR Roma n. 12141/2023, che costituisce il precedente giurisprudenziale su cui si fonda la presente ordinanza, è stata annullata dal Consiglio di Stato con pronuncia dell'11 marzo 2024, ciononostante il TAR Roma, dopo aver respinto una richiesta di revoca della presente ordinanza con provvedimento del 29 marzo 2024, ha definitivamente accolto il ricorso con sentenza dell'11 settembre 2024, annullata dalla sentenza del 31 marzo 2025 del Consiglio di Stato.
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