Zona della farmacia: tra l'indicazione contenuta nella delibera istitutiva e quella contenuta nel bando di concorso, prevale la seconda
Il contrasto tra l'indicazione della zona di una farmacia, evasiva nella delibera comunale di istituzione e più precisa mediante perimetro stradale nel bando di concorso, va risolto a favore di quest'ultima
Massima
Farmacia – contrasto tra zona indicata nella delibera istitutiva in maniera indeterminata e zona indicata nel bando di concorso mediante perimetrazione di strade – prevalenza della zona così come indicata nel bando - autorizzazione all'apertura della farmacia in strada al di fuori del perimetro - illegittimità
La sentenza del TAR annulla, a distanza di quasi quattro anni dal suo rilascio, l'autorizzazione all'apertura di una farmacia giacché avvenuta al di fuori del perimetro della zona indicata nel bando di concorso. L'assunto da cui parte il Collegio è che nel contrasto che si determina tra la zona vagamente indicata nella delibera di istituzione della sede farmaceutica e la zona precisamente identificata mediante perimetro stradale indicata nel bando di concorso, prevale quella contenuta nel bando.
Più precisamente nel caso che ci riguarda il Comune istituisce una nuova farmacia indicandone la zona mediante il riferimento generico a “Zona Colli nord” e fornendo alcune vaghe precisazioni “Colli Nord a monte di Via Colle Marino (zona Liceo Scientifico L. Da Vinci) verso Via Colle di Mezzo”.
Sta di fatto però che, una volta posta la farmacia a concorso, il bando contiene un'identificazione precisa della zona mediante una perimetrazione di strade, in tal modo circoscrivendo la porzione territoriale di competenza in maniera incontrovertibile.
Un'associazione di concorrenti ottiene l'assegnazione della sede farmaceutica e, sulla scorta del fatto che non vi sono locali disponibili nella strada di riferimento indicata nella delibera istitutiva (il Comune effettua un'istruttoria al riguardo confermando tale indisponibilità), ottiene l'autorizzazione all'apertura nella via Colle di Mezzo.
I titolari della farmacia più vicina impugnano allora l'autorizzazione all'apertura, che viene annullata dal TAR.
Come indicato in precedenza la sentenza stabilisce che il bando di concorso prevale sulla delibera istitutiva in quanto il primo è lex specialis della procedura concorsuale, il che fa sì che esso non sia derogabile nè disapplicabile dall'Amministrazione, che quindi ne è vincolata; ciò anche in ragione del fatto che tale bando non è stato impugnato in via incidentale dagli assegnatari. Poiché all'interno del perimetro della zona indicato nel bando non è ricompresa via Colle di Mezzo, ne discende l'illegittimità dell'autorizzazione all'apertura della farmacia in quella via.
L'autorizzazione comunale, peraltro, avendo consentito l'apertura della farmacia al di fuori della zona perimetrata indicata dal bando di concorso, secondo il TAR ha pure violato il principio dell'equa distribuzione delle farmacie sul territorio, visto che nella zona identificata al momento dell'istituzione della sede (e successivamente perimetrata nel bando) continua a non esserci alcun esercizio farmaceutico, il che priva i residenti dell'assistenza programmata a loro favore.
Quanto, poi, al fatto che l'autorizzazione in via Colle di Mezzo sia stata rilasciata anche in ragione dell'accertata mancanza di locali in via Colle Marino, il TAR sostiene che dall'istruttoria emerge come la verifica del Comune non si sia estesa a tutte le vie ricomprese nel perimetro della zona assegnata.
N.B. La sentenza è stata prima sospesa dal Consiglio di Stato (la cui ordinanza indica laconicamente che al danno lamentato dai controinteressati può ovviarsi disponendo la sospensione degli effetti della sentenza impugnata fino alla decisione di merito sull'appello), poi annullata con sentenza del 23 febbraio 2024, commentata in questa rivista.
Attesa la non univocità degli indirizzi giurisprudenziali in materia di localizzazione di farmacie in rapporto alle zone, si ritiene comunque di conservare nella rivista il commento della presente sentenza.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Pescara/sentenza del 22 maggio 2023
Zona della farmacia: tra l'indicazione contenuta nella delibera istitutiva e quella contenuta nel bando di concorso, prevale la seconda
Il contrasto tra l'indicazione della zona di una farmacia, evasiva nella delibera comunale di istituzione e più precisa mediante perimetro stradale nel bando di concorso, va risolto a favore di quest'ultima
Massima
Farmacia – contrasto tra zona indicata nella delibera istitutiva in maniera indeterminata e zona indicata nel bando di concorso mediante perimetrazione di strade – prevalenza della zona così come indicata nel bando - autorizzazione all'apertura della farmacia in strada al di fuori del perimetro - illegittimità
La sentenza del TAR annulla, a distanza di quasi quattro anni dal suo rilascio, l'autorizzazione all'apertura di una farmacia giacché avvenuta al di fuori del perimetro della zona indicata nel bando di concorso. L'assunto da cui parte il Collegio è che nel contrasto che si determina tra la zona vagamente indicata nella delibera di istituzione della sede farmaceutica e la zona precisamente identificata mediante perimetro stradale indicata nel bando di concorso, prevale quella contenuta nel bando.
Più precisamente nel caso che ci riguarda il Comune istituisce una nuova farmacia indicandone la zona mediante il riferimento generico a “Zona Colli nord” e fornendo alcune vaghe precisazioni “Colli Nord a monte di Via Colle Marino (zona Liceo Scientifico L. Da Vinci) verso Via Colle di Mezzo”.
Sta di fatto però che, una volta posta la farmacia a concorso, il bando contiene un'identificazione precisa della zona mediante una perimetrazione di strade, in tal modo circoscrivendo la porzione territoriale di competenza in maniera incontrovertibile.
Un'associazione di concorrenti ottiene l'assegnazione della sede farmaceutica e, sulla scorta del fatto che non vi sono locali disponibili nella strada di riferimento indicata nella delibera istitutiva (il Comune effettua un'istruttoria al riguardo confermando tale indisponibilità), ottiene l'autorizzazione all'apertura nella via Colle di Mezzo.
I titolari della farmacia più vicina impugnano allora l'autorizzazione all'apertura, che viene annullata dal TAR.
Come indicato in precedenza la sentenza stabilisce che il bando di concorso prevale sulla delibera istitutiva in quanto il primo è lex specialis della procedura concorsuale, il che fa sì che esso non sia derogabile nè disapplicabile dall'Amministrazione, che quindi ne è vincolata; ciò anche in ragione del fatto che tale bando non è stato impugnato in via incidentale dagli assegnatari. Poiché all'interno del perimetro della zona indicato nel bando non è ricompresa via Colle di Mezzo, ne discende l'illegittimità dell'autorizzazione all'apertura della farmacia in quella via.
L'autorizzazione comunale, peraltro, avendo consentito l'apertura della farmacia al di fuori della zona perimetrata indicata dal bando di concorso, secondo il TAR ha pure violato il principio dell'equa distribuzione delle farmacie sul territorio, visto che nella zona identificata al momento dell'istituzione della sede (e successivamente perimetrata nel bando) continua a non esserci alcun esercizio farmaceutico, il che priva i residenti dell'assistenza programmata a loro favore.
Quanto, poi, al fatto che l'autorizzazione in via Colle di Mezzo sia stata rilasciata anche in ragione dell'accertata mancanza di locali in via Colle Marino, il TAR sostiene che dall'istruttoria emerge come la verifica del Comune non si sia estesa a tutte le vie ricomprese nel perimetro della zona assegnata.
N.B. La sentenza è stata prima sospesa dal Consiglio di Stato (la cui ordinanza indica laconicamente che al danno lamentato dai controinteressati può ovviarsi disponendo la sospensione degli effetti della sentenza impugnata fino alla decisione di merito sull'appello), poi annullata con sentenza del 23 febbraio 2024, commentata in questa rivista.
Attesa la non univocità degli indirizzi giurisprudenziali in materia di localizzazione di farmacie in rapporto alle zone, si ritiene comunque di conservare nella rivista il commento della presente sentenza.
Normativa
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