Sabato, 19 Aprile 2025
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Se l'azienda produttrice comunica all'AIFA la carenza di un proprio medicinale inserito in lista di trasparenza, non vi è obbligo da parte di AIFA di eliminare immediatamente il detto farmaco dalla lista di trasparenza, residuando viceversa in capo ad AIFA un margine discrezionale e temporale
Fermo restando che, per l'inserimento in lista di trasparenza di farmaci per la terapia del dolore, occorre un'adeguata istruttoria che non può limitarsi alla semplice bioequivalenza ed ad un rinvio laconico alle esperienze maturate a livello regionale, comunque nel caso di specie è mancata un'approfondita istruttoria
Il Decreto del Ministero della salute del 27.6.2024 pubblicato in G.U. del 6.7.2024 va sospeso perché, tenuto conto degli interessi coinvolti, va data prevalenza alla necessità di mantenimento della res adhuc integra fino alla pronuncia di merito
Va sospesa la nota dell'Assessorato regionale alla Salute nella parte in cui ha previsto che le farmacie possano erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN nell’ambito di “locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia” giacché ciò appare privo di base normativa, essendo ciò allo stato consentito solo per i vaccini anti SARS-CoV2 ed antinfluenzali e per i tamponi
Va respinta l'istanza di sospensione della nota assessorile che avvia la sperimentazione di cui ai commi da 403 a 406 dell'art. 1 l. n. 205/2017, atteso che essa è in linea con il percorso di cui al d. lgs. n. 153/2009 ed ai successivi provvedimenti legislativi, che non determinano identità tra i servizi svolti dalle farmacie di prossimità e quelli degli ambulatori specialistici o dei laboratori di analisi
A fronte dell'istanza cautelare di sospensiva delle note della regione Calabria e dell'ASP di Cosenza che impediscono il deblistering al farmacista, nella fase cautelare l’interesse patrimoniale perseguito dal ricorrente è recessivo rispetto a quello della sicurezza del paziente e della prevenzione di errori di terapia in capo ai preparatori/manipolatori delle nuove forme farmaceutiche
L'ordinanza di demolizione di alcune opere abusive realizzate in una farmacia (chiusura veranda ed ex ripostiglio ad uso ufficio) non consente di adottare anche un'ordinanza di chiusura della farmacia se tali locali sono accessori e la loro demolizione non pregiudica lo svolgimento dell'attività di dispensazione del farmaco al pubblico
La decisione del Comune di inviare lettere di invito per l'apertura di un dispensario stagionale ai due titolari la cui farmacia è più vicina al luogo indicato per l'istituzione (uno distante 1.300 metri e l'altro 1.400 metri) è legittima, come pure non appare illogico preferire il titolare della farmacia più distante se garantisce tempi più rapidi per l'apertura del dispensario
Nel caso di impugnativa di una proroga del termine di apertura di una farmacia, nella fase cautelare deve darsi prevalenza all'interesse pubblico alla dislocazione di una nuova farmacia sul territorio rispetto sia alle conseguenze di danno patrimoniale lamentate dal ricorrente, sia alla asserita storica insistenza sul territorio della sua farmacia
Vanno sospesi l'ordinanza sindacale di chiusura di un dispensario per mancata autorizzazione ed il successivo rigetto dirigenziale dell'istanza di autorizzazione anche in ragione della prevalenza dell’interesse pubblico alla prosecuzione del servizio in atto
Approfondimenti
E' illegittimo impedire la vendita di prodotti alimentari da parte delle parafarmacie nelle aree urbane di particolare valore culturale
Un'interpretazione del regolamento comunale del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale di Bologna, tale da non consentire ad una parafarmacia di vendere i prodotti alimentari, è irragionevole e viola il principio di proporzionalità atteso che gli alimentari in vendita nelle parafarmacie sono funzionali alla tutela della salute e quindi non sono assimilabili agli alimentari generici e comuni