Sabato, 19 Aprile 2025
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La richiesta di sospensiva, proposta dai titolari di sedi avverso la delibera di revisione di pianta organica che consenta il trasferimento della farmacia comunale in spazi commercialmente molto appetibili, non può essere accolta se il trasferimento non è stato richiesto
La Corte di Giustizia puntualizza la linea di demarcazione tra i legittimi accordi risolutivi delle controversie sui brevetti ed i pretestuosi accordi aventi il fine di ritardare illegittimamente l'ingresso dei farmaci generici nel mercato
Pubblicata una versione aggiornata del documento di questions & answers sui processi autorizzativi relativi a procedure nazionali, di mutuo riconoscimento e decentrate
E' illegittima la pretesa dell'ASL, ai fini dell'applicazione della scontistica obbligatoria ex art. 1 commi 40 e 40 bis della l. n. 662/1996, di calcolare mediante sommatoria, cumulativamente, il fatturato di due farmacie rurali appartenenti ad un'unica società, invece che applicare gli sconti sulla base del fatturato separato di ogni singola farmacia
Quando un Comune istituisce una nuova sede e la pone a confine con la zona della farmacia di un Comune limitrofo, il titolare della sede del Comune limitrofo non ha titolo per impugnare le scelte relative all'assistenza farmaceutica del diverso Comune, neanche sotto il profilo dell'equa distribuzione, a meno che la nuova farmacia non violi la distanza minima di duecento metri dalla propria
E' legittimo il diniego al trasferimento dell'unica sede rurale di un Comune di duemila abitanti dal centro storico ad una frazione ben più popolosa ma distante circa otto chilometri; tale trasferimento, infatti, penalizzerebbe gli abitanti del centro storico nell'accesso all'assistenza farmaceutica
Nel caso in cui la farmacia per cui sia stato ottenuto il trasferimento sia già stata aperta alla data della discussione in camera di consiglio, tra i due interessi contrapposti e, cioè, quello economico dei titolari ricorrenti limitrofi e quello pubblico alla migliore assistenza farmaceutica mediante il mantenimento dell'apertura, prevale il secondo
Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 13/1985 deve individuarsi nella Regione Campania l'ente competente a pronunciarsi sulle istanze di trasferimento delle farmacie, spettando al Comune invece l'approvazione della pianta organica farmaceutica
L'accoglimento di un'istanza di trasferimento di una farmacia in una parte del territorio comunale più baricentrica e popolosa deve ritenersi conforme all'interesse pubblico consistente nel miglioramento del servizio farmaceutico
L'inserimento di un farmaco in lista di trasparenza e la conseguente riduzione del costo a carico del SSN, pari al più basso del corrispondente generico, non determina di per sé la caducazione automatica del preesistente accordo espressamente concluso con AIFA relativo all'ammontare del payback da corrispondersi annualmente
Approfondimenti
Al titolare di farmacia deve sempre essere consentito di impugnare al TAR gli atti di localizzazione ed apertura delle farmacie concorrenti
Deve sempre essere riconosciuto al titolare di farmacia l'interesse protetto dall'ordinamento al corretto funzionamento del mercato e, quindi, all'impugnazione dinanzi al Giudice amministrativo ai fini della corretta localizzazione ed apertura degli altri esercizi commerciali concorrenti