Domenica, 20 Aprile 2025
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La decisione di AIFA, di escludere il payback per i farmaci inseriti nelle liste di trasparenza, è illegittima in quanto priva di base normativa e contraria peraltro al dato testuale dell’art. 1 comma 796 della legge n. 296/2006.
È ammissibile l’istanza di accesso agli atti, inoltrata dalla titolare dell’originator, volta ad ottenere, per una futura richiesta di danni per violazione del diritto di esclusiva, copia delle fatture emesse da un ente che abbia aggiudicato una gara per la fornitura di medicinali alla società che commercializza il farmaco equivalente; le fatture emesse, infatti, non rientrano tra gli atti soggetti a riservatezza.
In materia di dispensari farmaceutici la competenza a provvedere spetta per principio generale alla Giunta comunale in tutti quei casi in cui la legge regionale non attribuisca la competenza ad altro organo ma si limiti ad attribuire ai Comuni l’adozione degli atti
Premesso che spetta al Comune pronunciarsi sulle istanze di decentramento ex art. 5 della legge n. 362/1991, è viziato da incompetenza il provvedimento del Sindaco che, sostituendosi al dirigente responsabile, si pronuncia su tale istanza rigettandola
L’istanza di trasferimento ex art. 5 della legge n. 362/1991 non può trovare il suo fondamento nell’asserita mancanza di locali disponibili all’interno della zona di pertinenza.
Il Comune non deve limitare la propria istruttoria all’acquisizione di dichiarazioni giurate del titolare di farmacia in merito alla mancanza di locali disponibili, ma deve comunque procedere a verificare autonomamente tale asserita indisponibilità.
Ai fini dell’acquisizione dei pareri obbligatori da parte di ASL ed Ordine provinciale dei farmacisti, occorre che tali enti siano messi concretamente in condizione di pronunciarsi.
Le nuove raccomandazioni EMA per rafforzare le catene di approvvigionamento dei farmaci critici. Il problema dei medicinali carenti o indisponibili
Decade dalla precedente titolarità l’assegnatario del concorso straordinario che, ottenuta l’autorizzazione all’apertura della sede assegnata, non rinunzi ma pretende di cedere ad una costituenda società di famigliari la prima titolarità.
È legittimo e ragionevole vietare il cumulo di titolarità di farmacie in capo al farmacista vincitore nel concorso straordinario
La mera proposizione e la pendenza di un ricorso giurisdizionale, in mancanza di atti di sospensione dell’efficacia da parte del Giudice, sono inidonei ad interrompere il termine decadenziale dei 180 giorni per l’apertura della farmacia.
L’approvazione di una pianta organica che assegni al titolare di farmacia una zona più ampia, tale da ricomprendere anche quella porzione di territorio (ulteriore rispetto a quello già assegnato), in cui il farmacista aveva illegittimamente aperto la propria farmacia, non può avere efficacia retroattiva, quindi non consente una riassegnazione qualora sia già stata disposta la decadenza per il mancato trasferimento dei locali dalla zona ulteriore a quella originariamente assegnata
Non sussistono le condizioni per sospendere l’efficacia dell’atto con cui il Comune ha deciso di derogare alla zonizzazione della vigente pianta organica al fine di consentire l’apertura di una farmacia al di fuori della zona di competenza; tra i contrapposti interessi, infatti, nella fase cautelare prevale quello pubblico volto a migliorare l’assistenza attraverso la dislocazione di una nuova farmacia sul territorio
Approfondimenti
Illegittimi i commi 1 e 2 dell’art. 36 della legge n. 449/1997: via libera ai risarcimenti del danno
Sono illegittimi i commi 1 e 2 della legge n. 449/1997 che, in relazione al regime della determinazione dei prezzi medi dei farmaci, hanno la finalità di vanificare gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 118/1997 e di impedire, quindi, alle aziende farmaceutiche le conseguenti azioni per il risarcimento del danno.