Domenica, 20 Aprile 2025
Commenti
Nel caso in cui un titolare di farmacia rurale chieda di ampliare la propria zona inserendovi due frazioni rurali prive di farmacie, il Comune non può respingere la richiesta adducendo una potenziale sovrabbondanza di assistenza farmaceutica derivante dall’operatività di una parafarmacia in una delle due frazioni.
Nel procedimento di revisione della pianta organica, ove l’Ordine dei farmacisti provinciali abbia reso un parere favorevole alla modifica delle circoscrizioni, segnalando un grave squilibrio a danno della popolazione, il Comune deve motivare in maniera puntuale ed istruita le ragioni della propria decisione contraria qualora confermi la pianta organica vigente.
Lo scopo perseguito dalla riforma operata dalla legge n. 27/2012 non è quello del massimo decentramento delle zone, col rischio di mettere a repentaglio la sopravvivenza economica delle farmacie, ma quello di aumentare l’accessibilità all’assistenza farmaceutica del maggior numero di abitanti possibile
Nel procedimento di revisione della pianta organica si può prescindere dalla richiesta dei pareri di ASL e Ordine dei farmacisti ove venga confermata la pianta organica vigente, essendone prevista la richiesta dall’art. 2 comma 1 della l. n. 475/1968 nel caso di istituzione di nuove sedi.
L’istituto del riassorbimento delle farmacie aperte sulla base del solo criterio della distanza nel numero complessivo delle farmacie spettanti al Comune fino a 12.500 abitanti non si applica alle farmacie rurali istituite con il criterio topografico.
Il criterio della distanza dei tremila metri può essere derogato in diminuzione per particolari esigenze legate all’effettività dell’assistenza farmaceutica.
Incorre nella causa di esclusione di cui all’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 e quindi viene escluso dal concorso straordinario il farmacista che abbia ceduto nei dieci anni precedenti alla sorella socia la propria quota di una s.n.c. titolare di farmacia urbana, a nulla rilevando la circostanza che tale farmacia in precedenza era stata acquistata e quindi non era stata ottenuta mediante concorso
Incorre nella causa di esclusione di cui all’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 e quindi viene escluso dal concorso straordinario il farmacista accomandante che nei dieci anni precedenti abbia ceduto ad un famigliare la propria quota di partecipazione minoritaria ad una s.a.s. titolare di farmacia urbana, a nulla rilevando la circostanza che tale farmacia in precedenza era stata acquistata e quindi non era stata ottenuta mediante concorso
Nonostante l’applicazione dei principi generali comporti l’esclusione dal concorso straordinario del farmacista che abbia ceduto nei dieci anni precedenti la propria quota della società di persone intestataria della farmacia, tuttavia nel caso di cessione di quota di una s.a.s. titolare di farmacia rurale sussidiata, non deve disporsi l’esclusione atteso che la trascurabile significatività economica di tali vicende circolatorie esclude il carattere speculativo della cessione
Se poco prima del rilascio dell’autorizzazione al trasferimento della farmacia vengono cambiati i percorsi pedonali, facendo venir meno il rispetto della distanza minima dei 200 metri (su cui vi era già stata istruttoria comunale favorevole), illegittimamente il Comune tiene fermi i dati dell’istruttoria positiva. L’Amministrazione, infatti, non deve considerare la situazione esistente al momento della domanda e dell’istruttoria, bensì quella esistente al momento in cui l’atto finale viene adottato.
Poiché la tutela della salute pubblica è preminente rispetto a considerazioni di ordine economico, correttamente la Commissione, nel rispetto del principio di precauzione, sospende l'AIC di un medicinale giacché il rapporto rischio/beneficio non può considerarsi favorevole
L’AIFA aggiorna il Prontuario della continuità assistenziale ospedale – territorio (PHT)
Il farmacista rurale, in quanto tale, non ha alcuna possibilità di trasferirsi dalla zona in cui opera, al punto che, essendo scaduto il termine biennale per l’approvazione della pianta organica, è inammissibile il suo ricorso avverso il diniego sindacale di tale approvazione.
Approfondimenti
Condannato a risarcire i danni al farmacista il Comune che si rifiuta di riperimetrare la zona in assenza di locali
È condannato a pagare il risarcimento dei danni per danno emergente (comprovato in giudizio) e lucro cessante (sulla base dei redditi di farmacie similari) il Comune che si rifiuti di riperimetrare la zona in caso di mancanza di locali idonei all’apertura della farmacia, costringendo in tal modo all’inattività la titolare assegnataria