Domenica, 20 Aprile 2025
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È illegittima la decisione dell’AIFA di applicare alla titolare di AIC la quota di spettanza del 58,65%, invece di quella del 66,65%, per un medicinale in fascia A non inserito in lista di trasparenza, dovendosi applicare tale percentuale più bassa soltanto ai farmaci equivalenti che vengano inseriti in lista di trasparenza
Ai fini del calcolo del fatturato SSN rilevante in materia di sconto per l’anno 2018 ex art. 1 comma 40 della legge n. 662/1996 in Piemonte non si deve tener conto degli importi dei ticket e di quelli relativi agli sconti incondizionati imposti dalla legge, dovendosi viceversa includere sia gli importi svolti dalle farmacie convenzionate per l’attività di DPC, sia quelli per la cessione dei prodotti di assistenza integrativa per diabetici
È ammissibile il ricorso proposto da Federfarma Piemonte, sia perché per le articolazioni locali delle associazioni nazionali sono dotate di autonoma legittimazione processuale, sia perché nel caso di specie non vi sono conflitti di interesse interni all’associazione
Il titolare di farmacia che propone ricorso avverso il silenzio serbato sulla sua istanza di revisione della pianta organica farmaceutica, deve limitarsi a chiedere l’ordine ad adottare l’atto revisionale, non potendo avere ingresso in tale giudizio anche la richiesta dell’ordine ad avviare il procedimento per il decentramento, attesa la natura discrezionale di tale atto
Il diniego alla richiesta di riperimetrazione della sede mediante nuova pianta organica, opposto dal Comune ai vincitori del concorso straordinario è corretto sotto due profili: in primo luogo perché violerebbe la par condicio con gli altri partecipanti al concorso meglio posizionati che hanno rifiutato quella sede, in secondo luogo perché dalla perizia dei ricorrenti non risulta in maniera assoluta e oggettiva la mancanza di locali idonei
Atteso che il regime di payback è misura eccezionale ma non a scadenza, a fronte di un accordo scaduto che prevedeva il payback per gli anni 2015/2017, è legittimo l’operato di AIFA che ha esteso il regime di payback anche agli anni 2018 e 2019 alla società che, pur potendo, non si sia avvalsa della facoltà di rinegoziazione contemplata nel punto 7 della delibera CIPE n. 3 del 2021
A nulla rilevano le difficoltà della società cessionaria a sostenere finanziariamente le condizioni di payback a suo tempo concordate dalla sua dante causa, atteso che la stessa si sarebbe potuta avvalere della facoltà di cui al punto 7 della delibera CIPE n. 3 del 2021 e non l’ha fatto
Per l’autorizzazione all’apertura dei dispensari stagionali vale il criterio della vicinitas, a vantaggio del titolare di una sede di nuova apertura più vicina, a nulla rilevando il fatto che per decenni il dispensario fosse stato affidato ad altro titolare
Il rilascio di un’autorizzazione all’apertura di un dispensario o di una farmacia non rientra nel novero di atti per la cui impugnativa è prescritta la dimidiazione dei termini processuali
Il parametro di una farmacia ogni 3.300 residenti è rilevante soltanto ai fini della determinazione del numero complessivo delle farmacie spettanti ad ogni Comune e non anche per dimensionare con precisione le aree da assegnare ad ogni singola farmacia, posto che gli utenti non sono tenuti a rivolgersi a quella territorialmente competente secondo la loro residenza
Il trasferimento di una farmacia all’interno della propria zona non può riguardare locali che insistano nel territorio di un altro Comune limitrofo, anche se l’accesso a tali locali abbia luogo su una strada ed un civico ricompresi nella zona di appartenenza
E' conforme al diritto europeo una legge, come quella della Finlandia, che prevede la mera responsabilità oggettiva ai fini del risarcimento del danno arrecato da un'azienda farmaceutica nei confronti della concorrente (con potere di riduzione da parte del Giudice alla luce del comportamento del danneggiato), danno consistente nell'aver fatto adottare misure provvisorie a tutela del CPC, poi annullate con sentenza della Corte Suprema di Finlandia, così come il CPC
Approfondimenti
Il Comune non può riperimetrare la zona per assenza locali senza un’autonoma verifica qualora vi siano due perizie di contenuto opposto
Di fronte ad un’istanza di riperimetrazione della zona per assenza di locali idonei, corredata da relazione tecnica attestante tale assenza, ove venga prodotta una controperizia attestante il contrario da parte del titolare limitrofo, il Comune deve procedere ad effettuare un’istruttoria autonoma terza ed imparziale e non basarsi sulla perizia di una delle due parti