Domenica, 20 Aprile 2025
Commenti
Va proposto al Giudice ordinario il decreto ingiuntivo per danni da recesso del Comune dal consorzio per la gestione diretta delle farmacie comunali
Qualora l’AIFA inserisca due farmaci di diverse aziende in lista di trasparenza giacché equivalenti, è ammissibile l’istanza ad AIFA di accesso al fascicolo dell’autorizzazione dell’altrui farmaco motivata dall’esigenza di conoscere, ai fini della tutela in giudizio, le ragioni dell’inserimento; tale diritto però non può estendersi alla lettura di dati relativi al know how nonché a quelli che possano rivelare segreti industriali e commerciali, che vanno quindi oscurati
Anche nel caso di medicinali oppioidi per la terapia del dolore rientranti nell’elenco di cui alla sezione D dell’allegato III bis della tabella medicinale ex art. 14 del D.P.R. 309/1990 il criterio della bioequivalenza deve ritenersi valido e sufficiente ai fini della loro inclusione nella lista di trasparenza, non essendo necessaria un’analisi concreta e specifica atta a dare prova positiva dell’equivalenza terapeutica
In attesa di un importante futuro pronunciamento della Corte di Giustizia
Fermo restando che la conferma della farmacia succursale è atto discrezionale che però richiede adeguata motivazione, ove cambi il numero delle sedi in pianta organica e venga aperta una nuova farmacia avente la zona più vicina alla stazione di cura, l’Amministrazione ha l’obbligo di bandire un nuovo concorso per l’attribuzione della succursale
È corretto l’operato del Comune che, a fronte della certificazione di parte relativa alla mancanza di locali idonei per l’apertura della farmacia ed a seguito di verifica dei propri uffici, acconsente alla ridefinizione della zona in maniera da ricomprendervi una strada in cui sono disponibili locali idonei.
La clausola della documentazione di gara e del contratto dell’appalto pubblico per la fornitura di un medicinale di fascia C che subordini la revisione prezzi all’aumento del prezzo del farmaco concordato con AIFA, non consente alcuna revisione all’infuori di tale specifica fattispecie
Se una pluralità di titolari impugna mediante ricorso collettivo una pianta organica che non ha istituito una nuova sede, ma ha soltanto rideterminato le zone, il ricorso collettivo è inammissibile per conflitto di interessi atteso che gli interessi fatti valere non sono omogenei, ma si pongono gli uni in contrasto con gli altri.
L’inammissibilità del ricorso collettivo dei titolari di farmacia è ravvisabile anche qualora l’impugnativa in corso di causa venga circoscritta alle modifiche apportate ad una sola sede farmaceutica, giacché in tal caso è impossibile l’annullamento parziale di una pianta organica farmaceutica, non potendosi ammettere la sopravvivenza di un provvedimento “monco”
Anche a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 20 della legge n. 118/2022, rimane devoluta al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, la controversia relativa alle procedure per l’affidamento dell’incarico di direzione di struttura complessa
Approfondimenti
Va sospeso per carenza d'istruttoria l'inserimento in lista di trasparenza di alcuni farmaci per la terapia del dolore, anche a tutela dei pazienti
Viene sospeso l'inserimento in lista di trasparenza di alcuni farmaci per la terapia del dolore, ravvisandosi il difetto di istruttoria consistente nel fatto che l’AIFA non ha espletato un’adeguata valutazione in ordine alle conseguenze dello switch tra un farmaco ed un altro; la sospensione del provvedimento è disposta anche al fine di evitare effetti pregiudizievoli per la salute dei pazienti