Domenica, 20 Aprile 2025
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Va sospeso nell’efficacia il provvedimento comunale di chiusura dell’esercizio farmaceutico e di divieto immediato di prosecuzione dell’attività a causa della rilevata realizzazione di locali abusivi (chiusura veranda e ufficio), atteso che l’attività può continuare ad essere svolta nella parte restante dell’immobile, ove vi sono locali conformi al titolo edilizio.
I titolari delle farmacie limitrofe non hanno titolo per impugnare l’assegnazione della sede ad un farmacista vincitore del concorso straordinario che, titolare di quote di una SAS urbana acquistate nelle more del concorso, le abbia cedute nell’imminenza dell’assegnazione.
L’interesse a ricorrere da parte dei farmacisti titolari di sedi limitrofe va circoscritto soltanto all’atto con cui viene istituita e zonizzata una sede farmaceutica, restando del tutto irrilevante il successivo atto di assegnazione della stessa qualora non vi sia stata la tempestiva impugnazione dell’istituzione.
Il ricorso dei titolari delle farmacie avverso l’assegnazione ad un concorrente del concorso straordinario è inammissibile atteso che alcuna utilità verrebbe ricavata dai titolari poiché la sede vacante sarebbe comunque assegnata ad altro partecipante che segue in graduatoria
Il trasferimento della farmacia all’interno della zona assegnata nella pianta organica è tendenzialmente libero se la nuova ubicazione avviene ad oltre duecento metri di distanza dalle farmacie più vicine e, in primo luogo, se vengono meglio garantite le esigenze della popolazione
Qualora un’azienda titolare di AIC di un medicinale innovativo rinunci al beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge sul prezzo del farmaco indicate nelle determine AIFA del 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, le spetta l’ammissione al meccanismo del payback
L’avvenuta estromissione di un farmaco di fascia H dal PTR della Regione Sardegna, alla luce dell’indicazione del PTR secondo cui possono essere prescritti farmaci non inseriti nello stesso, non può assurgere a “decisione” determinante un divieto prescrittivo, ma deve intendersi più propriamente come “raccomandazione” al medico prescrittore
I titolari delle farmacie concorrenti già operative sul territorio, anche ove non abbiano a suo tempo impugnato l’atto istitutivo della farmacia di nuova istituzione, possono comunque impugnare il provvedimento di assegnazione della stessa nel caso in cui lo ritengano illegittimo per vizi propri
Non vi è sospensiva e necessitano di un approfondimento in sede di merito le censure delle farmacie di Olbia contro il nuovo piano generale degli impianti pubblicitari approvato dal Consiglio Comunale che assoggetta al canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria la croce verde e l’insegna frontale indicante la sede della farmacia
Quando una Società che produce farmaci chiede l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) di un proprio medicinale e, dopo aver ottenuto un parere negativo da parte del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’EMA, chiede il riesame di tale parere, il CHMP deve sottoporre la questione al precostituito Gruppo consultivo scientifico (GCS) del settore terapeutico appropriato e non può invece istituire un comitato ad hoc.
Nei comitati scientifici che il CHMP abbia istituito ad hoc per il riesame del proprio parere negativo su una richiesta di AIC deve ritenersi in conflitto di interessi il componente che ricopra l’incarico di ricercatore principale per lo studio clinico di un prodotto concorrente.
La presenza, all’interno di un comitato per il riesame di un parere negativo del CHMP, di un componente in conflitto di interessi, inficia la decisione finale del comitato giacché può sorgere il legittimo dubbio che la decisione non sia stata imparziale
Il semplice invito dell’ASL, rivolto ad un titolare di parafarmacia, ad interrompere un’attività ritenuta illegittima, in mancanza di una sanzione o di una prescrizione cogente, non è atto lesivo, né pregiudica di per sé la continuazione dell’attività
Approfondimenti
Istanza di accesso ai documenti del procedimento di rinegoziazione del prezzo: no ai dati commerciali sugli sconti confidenziali dei farmaci comparatori
La società farmaceutica che, nell’ambito di un procedimento per la rinegoziazione del prezzo del proprio farmaco inserito in fascia A, chieda copia di tutti gli atti del procedimento, comprensivi di pareri del CTS e del CPR, non ha diritto a conoscere i dati relativi ai farmaci comparatori atteso che trattasi di dati commerciali inerenti gli sconti confidenziali sul prezzo apportati in occasione delle gare pubbliche, coperti come tali da riservatezza ai sensi del d. lgs. n. 30/2005